Il lavoro esamina i rapporti esistenti tra la disciplina dettata dagli artt. 1662 II° comma e 1668 c.c. e quella prevista dagli artt.1453 ss c.c., chiedendosi se la prima normativa, in quanto speciale o eccezionale, deroghi alle norme generali sulla risoluzione escludendone l’applicazione, oppure se le due regolamentazioni possano integrarsi ed essere tra loro concorrenti. Ragionando in una logica diretta a superare la rigida e netta dicotomia norme generali e norme speciali si tenderà a verificare se i rimedi di cui agli artt. 1662 e 1668 c.c. escludano, a priori, l’ingresso dell’azione generale di risoluzione, oppure se servano a completare il quadro delle tutele risolutorie delle quali il committente può avvalersi in caso di anticipato inadempimento dell’appaltatore. Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, infatti, la diffida ex art. 1662 c.c. avrebbe carattere eccezionale in quanto, a differenza delle tecniche risolutive previste dagli art. 1453 ss. c.c., si fonderebbe non già su un inadempimento dell’appaltatore, bensì su un mero pericolo di inadempimento, e dunque su una situazione nella quale, di norma, sono destinati ad operare solo i rimedi di tipo dilatorio. E, tuttavia, i presupposti sui quali detta soluzione si fonda sembrano ricollegarsi ad una nozione di inadempimento che oggi può essere rivista alla luce: a) di una concezione dell’obbligazione non più di tipo esclusivamente statica, dogmatica e astratta, ma anche di tipo dinamico - funzionale, che considera il rapporto come vicenda complessa e dinamica in cui trovano adeguata considerazione tutti i concreti interessi che in concreto si ricollegano all’obbligazione; b) del rinnovato quadro delle fonti di origine europea e internazionale che espressamente e del principio di effettività delle tutele sancito dalla nostra Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti incorporata nel Trattato di Lisbona. Muovendosi in questa prospettiva, da un lato, si valuta se la diffida di cui all’art. 1662 II° c.c. debba modellarsi o meno su quella prevista in via generale dall’art. 1454 c.c., dall’altro si esamina quale sia oggi la concreta capacità espansiva del predetto rimedio, ossia se esso possa operare oltre che nelle ipotesi per le quali è stato espressamente previsto, anche in tutti i contesti nei quali si ravvisino analoghe esigenze di tutela nonché quale siano i rapporti che intercorrono tra esso e l’azione generale di risoluzione ex art. 1453 c.c.

La risoluzione mediante diffida ex artt. 1454 e 1662 c.c / Putorti', Vincenzo. - In: LE CORTI FIORENTINE. - ISSN 2385-1279. - STAMPA. - 2:(2017), pp. 3-27.

La risoluzione mediante diffida ex artt. 1454 e 1662 c.c.

PUTORTI', VINCENZO
2017

Abstract

Il lavoro esamina i rapporti esistenti tra la disciplina dettata dagli artt. 1662 II° comma e 1668 c.c. e quella prevista dagli artt.1453 ss c.c., chiedendosi se la prima normativa, in quanto speciale o eccezionale, deroghi alle norme generali sulla risoluzione escludendone l’applicazione, oppure se le due regolamentazioni possano integrarsi ed essere tra loro concorrenti. Ragionando in una logica diretta a superare la rigida e netta dicotomia norme generali e norme speciali si tenderà a verificare se i rimedi di cui agli artt. 1662 e 1668 c.c. escludano, a priori, l’ingresso dell’azione generale di risoluzione, oppure se servano a completare il quadro delle tutele risolutorie delle quali il committente può avvalersi in caso di anticipato inadempimento dell’appaltatore. Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, infatti, la diffida ex art. 1662 c.c. avrebbe carattere eccezionale in quanto, a differenza delle tecniche risolutive previste dagli art. 1453 ss. c.c., si fonderebbe non già su un inadempimento dell’appaltatore, bensì su un mero pericolo di inadempimento, e dunque su una situazione nella quale, di norma, sono destinati ad operare solo i rimedi di tipo dilatorio. E, tuttavia, i presupposti sui quali detta soluzione si fonda sembrano ricollegarsi ad una nozione di inadempimento che oggi può essere rivista alla luce: a) di una concezione dell’obbligazione non più di tipo esclusivamente statica, dogmatica e astratta, ma anche di tipo dinamico - funzionale, che considera il rapporto come vicenda complessa e dinamica in cui trovano adeguata considerazione tutti i concreti interessi che in concreto si ricollegano all’obbligazione; b) del rinnovato quadro delle fonti di origine europea e internazionale che espressamente e del principio di effettività delle tutele sancito dalla nostra Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti incorporata nel Trattato di Lisbona. Muovendosi in questa prospettiva, da un lato, si valuta se la diffida di cui all’art. 1662 II° c.c. debba modellarsi o meno su quella prevista in via generale dall’art. 1454 c.c., dall’altro si esamina quale sia oggi la concreta capacità espansiva del predetto rimedio, ossia se esso possa operare oltre che nelle ipotesi per le quali è stato espressamente previsto, anche in tutti i contesti nei quali si ravvisino analoghe esigenze di tutela nonché quale siano i rapporti che intercorrono tra esso e l’azione generale di risoluzione ex art. 1453 c.c.
2017
2
3
27
Goal 9: Industry, Innovation, and Infrastructure
Goal 16: Peace, justice and strong institutions
Putorti', Vincenzo
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