In ambito giuridico la nozione di “forma”, già di per sé “polisemica” e “antonimica”, rivela sfaccettature diversificate. In campo penale, associata al canone della legalità, essa si colora della dimensione assiologica data dal valore della garanzia individuale. Ragionare di forma significa misurarsi anche con il testo legislativo. Da questa angolazione, la “formalità” della legalità penale indica la preesistenza di un parametro di giudizio vincolante che serve, da un lato, a limitare l’attività valutativa del giudice nell'identificazione dei fatti penalmente rilevanti; dall'altro lato, ad orientare il comportamento del cittadino. In questa prospettiva, la legalità sostanziale – che è l'antònimo della legalità formale – assume un significato nobile nella misura in cui integra la legalità formale e ne amplia il portato delle garanzie. La legalità formale non significa esaltazione parossistica della “littera legis”. In una visione più matura, la forma, quando non assume significati gergali derogatori del senso comune (il riferimento è agli elementi normativi giuridici), rimanda all'uso sociale del linguaggio considerato nel momento storico della condotta e, se più favorevole, del giudizio. Se, dunque, per “forma” si intende il linguaggio, e non la parola, il concetto di “forma” torna ad avere un significato nobile e a contrapporsi al formalismo. Semmai qui occorre evitare di scadere nel c.d. “libertinaggio argomentativo”, ossia nell'impiego di argomenti speciosi per capovolgere significati usuali, specie se ciò è strumentale alla dilatazione del penalmente rilevante. Si tratta, dunque, di distinguere la funzione sostanziale della forma-garanzia dalla funzione retorica della motivazione formale. *** Il testo è stato presentato nell'ambito del seminario su “Il valore della forma nell’esperienza giuridica contemporanea” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze. *** SOMMARIO 1. La “forma” tra declinazioni polisemiche e relazioni antònime – 2. Forma e “certezza” – 3. Forma e “garanzia” – 4. La pluralità di letture della “legalità formale” – 5. L’alternativa “sostanziale” – 6. Il ruolo del linguaggio – 7. Il formalismo dell’antiformalismo e le sue derive retoriche: alcune esemplificazioni – 8. La sostanza della forma e la forma della sostanza: oltre il chiasmo.

Parola e linguaggio nel diritto penale: la garanzia della forma oltre il formalismo / Paonessa, Caterina. - In: STUDI SENESI. - ISSN 0039-3010. - STAMPA. - CXXIX:(2017), pp. 303-312.

Parola e linguaggio nel diritto penale: la garanzia della forma oltre il formalismo

Paonessa Caterina
2017

Abstract

In ambito giuridico la nozione di “forma”, già di per sé “polisemica” e “antonimica”, rivela sfaccettature diversificate. In campo penale, associata al canone della legalità, essa si colora della dimensione assiologica data dal valore della garanzia individuale. Ragionare di forma significa misurarsi anche con il testo legislativo. Da questa angolazione, la “formalità” della legalità penale indica la preesistenza di un parametro di giudizio vincolante che serve, da un lato, a limitare l’attività valutativa del giudice nell'identificazione dei fatti penalmente rilevanti; dall'altro lato, ad orientare il comportamento del cittadino. In questa prospettiva, la legalità sostanziale – che è l'antònimo della legalità formale – assume un significato nobile nella misura in cui integra la legalità formale e ne amplia il portato delle garanzie. La legalità formale non significa esaltazione parossistica della “littera legis”. In una visione più matura, la forma, quando non assume significati gergali derogatori del senso comune (il riferimento è agli elementi normativi giuridici), rimanda all'uso sociale del linguaggio considerato nel momento storico della condotta e, se più favorevole, del giudizio. Se, dunque, per “forma” si intende il linguaggio, e non la parola, il concetto di “forma” torna ad avere un significato nobile e a contrapporsi al formalismo. Semmai qui occorre evitare di scadere nel c.d. “libertinaggio argomentativo”, ossia nell'impiego di argomenti speciosi per capovolgere significati usuali, specie se ciò è strumentale alla dilatazione del penalmente rilevante. Si tratta, dunque, di distinguere la funzione sostanziale della forma-garanzia dalla funzione retorica della motivazione formale. *** Il testo è stato presentato nell'ambito del seminario su “Il valore della forma nell’esperienza giuridica contemporanea” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze. *** SOMMARIO 1. La “forma” tra declinazioni polisemiche e relazioni antònime – 2. Forma e “certezza” – 3. Forma e “garanzia” – 4. La pluralità di letture della “legalità formale” – 5. L’alternativa “sostanziale” – 6. Il ruolo del linguaggio – 7. Il formalismo dell’antiformalismo e le sue derive retoriche: alcune esemplificazioni – 8. La sostanza della forma e la forma della sostanza: oltre il chiasmo.
2017
CXXIX
303
312
Goal 16: Peace, justice and strong institutions
Paonessa, Caterina
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Utilizza questo identificatore per citare o creare un link a questa risorsa: https://hdl.handle.net/2158/1102929
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