Il lavoro analizza in chiave critica la pronuncia della Corte costituzionale n. 210/2013, sollecitata ad intervenire dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione, in relazione alla previsione normativa di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4. Detta norma, nell’emendare a distanza di poco tempo dall’art. 30, comma 1, lett. b, l. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti) il disposto dell’art. 442, comma 2, c.p.p., ha confermato la generale applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, distinguendo, però, in via interpretativa e, dunque, con efficacia retroattiva, il caso dell’ergastolo con isolamento diurno (art. 72 c.p.) da quello “semplice”; soltanto in quest’ultima ipotesi, infatti, il condannato avrebbe potuto beneficiare della sostituzione della pena perpetua con quella temporanea di trent’anni di reclusione, mentre, nell’evenienza più grave, il vantaggio connesso alla scelta del rito speciale si sarebbe ridotto all’applicazione dell’ergastolo senza la relativa pena accessoria. La modifica legislativa ha avuto un immediato riflesso sulle vicende processuali all’epoca ancora aperte. Tra le questioni affrontate vi è la contestazione della natura meramente "processuale" della diminuente per il rito abbreviato e i suoi riflessi sul piano della successione di leggi, nonché la composizione del disallineamento tra normativa interna e convenzionale nei casi in cui si è formato il giudicato.
Condizioni e limiti della retroattività della lex mitior. A proposito della rinquantificazione in executivis dell’ergastolo inflitto all’esito di giudizio abbreviato / Paonessa, Caterina. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - (2013), pp. 2952-2960.
Condizioni e limiti della retroattività della lex mitior. A proposito della rinquantificazione in executivis dell’ergastolo inflitto all’esito di giudizio abbreviato
Caterina Paonessa
2013
Abstract
Il lavoro analizza in chiave critica la pronuncia della Corte costituzionale n. 210/2013, sollecitata ad intervenire dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione, in relazione alla previsione normativa di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4. Detta norma, nell’emendare a distanza di poco tempo dall’art. 30, comma 1, lett. b, l. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti) il disposto dell’art. 442, comma 2, c.p.p., ha confermato la generale applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, distinguendo, però, in via interpretativa e, dunque, con efficacia retroattiva, il caso dell’ergastolo con isolamento diurno (art. 72 c.p.) da quello “semplice”; soltanto in quest’ultima ipotesi, infatti, il condannato avrebbe potuto beneficiare della sostituzione della pena perpetua con quella temporanea di trent’anni di reclusione, mentre, nell’evenienza più grave, il vantaggio connesso alla scelta del rito speciale si sarebbe ridotto all’applicazione dell’ergastolo senza la relativa pena accessoria. La modifica legislativa ha avuto un immediato riflesso sulle vicende processuali all’epoca ancora aperte. Tra le questioni affrontate vi è la contestazione della natura meramente "processuale" della diminuente per il rito abbreviato e i suoi riflessi sul piano della successione di leggi, nonché la composizione del disallineamento tra normativa interna e convenzionale nei casi in cui si è formato il giudicato.File | Dimensione | Formato | |
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