La linea di confine tra ciò che costituisce propriamente «rifiuto» e ciò che tale non è, sottraendosi, di conseguenza, alla congerie di adempimenti amministrativi e alla correlata disciplina punitiva delineata dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. testo unico ambientale o Codice dell’ambiente), ha trovato, di recente, una ridefinizione a livello normativo per il tramite del d. lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Intervenendo in esecuzione delle prescrizioni dettate in tema di rifiuti dalla direttiva 2008/98/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, il provvedimento legislativo anzidetto, nel riscrivere l’intera parte quarta del d. lgs. n. 152/2006, ha toccato le nozioni nevralgiche di «rifiuto» e di «sottoprodotto», la cui esatta perimetrazione ha dato luogo, tradizionalmente, a non pochi problemi sul piano applicativo, lasciando spazio a prese di posizioni giurisprudenziali non sempre univoche, tanto in ambito interno, quanto nel contesto sovranazionale. – SOMMARIO: 1. Le ragioni sottostanti alle innovazioni legislative. – 2. La valorizzazione della componente “volitiva” nell’identificazione dei rifiuti. – 3. Le esclusioni ex ante dalla normativa sui rifiuti. – 4. La cessazione della qualifica di rifiuto a seguito della formale abrogazione della categoria delle materie prime secondarie. – 5. L’area di rilevanza del nuovo art. 184-bis del Codice dell’ambiente. – 6. La certezza dell’ulteriore reimpiego dei sottoprodotti. – 7. L’assenza di trattamenti diversi dalla “normale pratica industriale”.
Il riassetto normativo delle definizioni di “rifiuto” e di “sottoprodotto” alla luce del d.lgs. n. 205/2010 / Paonessa, Caterina. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA. - ISSN 1121-1725. - STAMPA. - (2011), pp. 191-212.
Il riassetto normativo delle definizioni di “rifiuto” e di “sottoprodotto” alla luce del d.lgs. n. 205/2010
Caterina Paonessa
2011
Abstract
La linea di confine tra ciò che costituisce propriamente «rifiuto» e ciò che tale non è, sottraendosi, di conseguenza, alla congerie di adempimenti amministrativi e alla correlata disciplina punitiva delineata dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. testo unico ambientale o Codice dell’ambiente), ha trovato, di recente, una ridefinizione a livello normativo per il tramite del d. lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Intervenendo in esecuzione delle prescrizioni dettate in tema di rifiuti dalla direttiva 2008/98/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, il provvedimento legislativo anzidetto, nel riscrivere l’intera parte quarta del d. lgs. n. 152/2006, ha toccato le nozioni nevralgiche di «rifiuto» e di «sottoprodotto», la cui esatta perimetrazione ha dato luogo, tradizionalmente, a non pochi problemi sul piano applicativo, lasciando spazio a prese di posizioni giurisprudenziali non sempre univoche, tanto in ambito interno, quanto nel contesto sovranazionale. – SOMMARIO: 1. Le ragioni sottostanti alle innovazioni legislative. – 2. La valorizzazione della componente “volitiva” nell’identificazione dei rifiuti. – 3. Le esclusioni ex ante dalla normativa sui rifiuti. – 4. La cessazione della qualifica di rifiuto a seguito della formale abrogazione della categoria delle materie prime secondarie. – 5. L’area di rilevanza del nuovo art. 184-bis del Codice dell’ambiente. – 6. La certezza dell’ulteriore reimpiego dei sottoprodotti. – 7. L’assenza di trattamenti diversi dalla “normale pratica industriale”.File | Dimensione | Formato | |
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