Il tema della tutela dei terzi nel diritto amministrativo tocca questioni di carattere generale: la consistenza delle posizioni soggettive nei confronti della amministrazione, la configurabilità di relazioni multipolari, l’oggetto del processo e, più in generale, la “funzione” che si assegna al diritto amministrativo. Secondo un punto di vista diffuso, la tutela dei terzi continuerebbe tuttora a marcare la distanza tra il diritto amministrativo e il diritto comune: mentre il contratto ha efficacia solo tra le parti, l’azione pubblica tocca inevitabilmente un numero maggiore di soggetti (i terzi, appunto), che meritano di essere garantiti. Nel perseguire tale scopo garantista, tuttavia, non di rado si prescinde da una rigorosa indagine sulla effettiva consistenza della posizione tutelata e il terzo finisce per essere pro- tetto (non in quanto titolare di una posizione autonoma, ma) come titolare di una frazione indifferenziata dell’interesse pubblico. In questo modo si moltiplicano le occasioni di controllo sul potere, ma inevitabilmente si rinuncia a tracciare una netta linea di distinzione tra interessi semplici e interessi giuridicamente rilevanti, introducendosi un vistoso elemento di contraddizione nel nostro sistema di tutela soggettiva. Il tentativo compiuto in queste pagine è quello di ri- scattare la posizione dei terzi dal limbo giuridico nel quale è stata tradizional- mente relegata. Si sosterrà, in particolare, che lo strumentario concettuale fornito dalla teoria generale delle situazioni soggettive consente di tracciare una netta distinzione tra due categorie di soggetti diversi dal destinatario: da un lato, i tito- lari di situazioni giuridiche (interessi qualificati e differenziati); dall’altra, i titolari di interessi semplici o di mero fatto. I primi vanno considerati come “terze parti” di un rapporto multipolare (accanto ad amministrazione e destinatario) e, in quanto tali, devono essere pienamente garantiti. I secondi, viceversa, non si di- stinguono dal “chiunque”, essendo portatori, al pari di ogni altro consociato, di un generico interesse alla legalità, in quanto tale non azionabile.
LA NECESSARIA DIMENSIONE NORMATIVA DEI DIRITTI DEI TERZI / Mannucci, G.. - In: P. A. PERSONA E AMMINISTRAZIONE. - ISSN 2610-9050. - ELETTRONICO. - (2017), pp. 211-237.
LA NECESSARIA DIMENSIONE NORMATIVA DEI DIRITTI DEI TERZI
Mannucci, G.
2017
Abstract
Il tema della tutela dei terzi nel diritto amministrativo tocca questioni di carattere generale: la consistenza delle posizioni soggettive nei confronti della amministrazione, la configurabilità di relazioni multipolari, l’oggetto del processo e, più in generale, la “funzione” che si assegna al diritto amministrativo. Secondo un punto di vista diffuso, la tutela dei terzi continuerebbe tuttora a marcare la distanza tra il diritto amministrativo e il diritto comune: mentre il contratto ha efficacia solo tra le parti, l’azione pubblica tocca inevitabilmente un numero maggiore di soggetti (i terzi, appunto), che meritano di essere garantiti. Nel perseguire tale scopo garantista, tuttavia, non di rado si prescinde da una rigorosa indagine sulla effettiva consistenza della posizione tutelata e il terzo finisce per essere pro- tetto (non in quanto titolare di una posizione autonoma, ma) come titolare di una frazione indifferenziata dell’interesse pubblico. In questo modo si moltiplicano le occasioni di controllo sul potere, ma inevitabilmente si rinuncia a tracciare una netta linea di distinzione tra interessi semplici e interessi giuridicamente rilevanti, introducendosi un vistoso elemento di contraddizione nel nostro sistema di tutela soggettiva. Il tentativo compiuto in queste pagine è quello di ri- scattare la posizione dei terzi dal limbo giuridico nel quale è stata tradizional- mente relegata. Si sosterrà, in particolare, che lo strumentario concettuale fornito dalla teoria generale delle situazioni soggettive consente di tracciare una netta distinzione tra due categorie di soggetti diversi dal destinatario: da un lato, i tito- lari di situazioni giuridiche (interessi qualificati e differenziati); dall’altra, i titolari di interessi semplici o di mero fatto. I primi vanno considerati come “terze parti” di un rapporto multipolare (accanto ad amministrazione e destinatario) e, in quanto tali, devono essere pienamente garantiti. I secondi, viceversa, non si di- stinguono dal “chiunque”, essendo portatori, al pari di ogni altro consociato, di un generico interesse alla legalità, in quanto tale non azionabile.File | Dimensione | Formato | |
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