Il lavoro ricostruisce analiticamente la “giurisprudenza consultiva” del Comitato per la legislazione sulla delegazione legislativa. Si tratta di un tema interessante, anche se non del tutto valorizzato a livello dottrinale. Eppure i pareri del Comitato per la legislazione si lasciano apprezzare per rigore e analiticità non solo con riferimento ai contenuti necessari delle disposizioni di delega, ma anche con riferimento ad altri profili rilevanti sul piano istituzionale (così ad esempio, i rapporti tra delega e normazione secondaria), che il contributo ricostruisce nei diversi aspetti. In complesso, l’attività consultiva del Comitato ha cercato di arginare l’affermazione di un modello di delegazione legislativa, che, con le debite eccezioni, è sembrata nel complesso discostarsi dal rigoroso modello previsto dall’art. 76 Cost., con l’attenuazione dei vincoli sostanziali (oggetto e principi e criteri direttivi) in favore di un’estesa trama di vincoli procedurali, consistenti in una fitta trama di pareri che, nel caso di quelli espressi dalle Commissioni parlamentari, assumono (ma, come si dirà, non sempre) i tratti di strumenti co-decisori (pur non essendo formalmente vincolanti). Certo, l’efficacia dell’attività consultiva del Comitato appare limitata, e certo non giova in questo caso il fatto che esso sia previsto solo in un ramo del Parlamento. Tuttavia, il rilievo di essa è testimoniato da alcune recenti pronunce della Corte costituzionale che si richiamano espressamente ai contenuti di pareri del Comitato (così, ad esempio, sentt. 32/2014; 276/2016). Nell’ultima parte del lavoro si ricostruiscono le prospettive di riforma, che riguardano, da una parte, il regolamento del Senato, dall’altra quello della Camera. Sul primo punto, la revisione del 2017 ha previsto l’assegnazione di regola dei progetti di legge alle Commissioni in sede deliberante o in sede redigente, rendendo quindi potenzialmente più semplificato l’esame parlamentare degli stessi e meno “appetibile” il ricorso agli normativi con forza di legge del Governo, fatta salva comunque la riserva di assemblea (la riforma peraltro è entrata in vigore solo a partire dalla XVIII legislatura); sul secondo punto, la proposta di revisione del regolamento si proponeva di “rafforzare” il parere del Comitato ma essa, come è noto, non è stata approvata.

La delega legislativa e l'attività consultiva del Comitato per la legislazione / Giovanni Tarli Barbieri. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - ELETTRONICO. - 2017:(2018), pp. 2-34.

La delega legislativa e l'attività consultiva del Comitato per la legislazione

Giovanni Tarli Barbieri
2018

Abstract

Il lavoro ricostruisce analiticamente la “giurisprudenza consultiva” del Comitato per la legislazione sulla delegazione legislativa. Si tratta di un tema interessante, anche se non del tutto valorizzato a livello dottrinale. Eppure i pareri del Comitato per la legislazione si lasciano apprezzare per rigore e analiticità non solo con riferimento ai contenuti necessari delle disposizioni di delega, ma anche con riferimento ad altri profili rilevanti sul piano istituzionale (così ad esempio, i rapporti tra delega e normazione secondaria), che il contributo ricostruisce nei diversi aspetti. In complesso, l’attività consultiva del Comitato ha cercato di arginare l’affermazione di un modello di delegazione legislativa, che, con le debite eccezioni, è sembrata nel complesso discostarsi dal rigoroso modello previsto dall’art. 76 Cost., con l’attenuazione dei vincoli sostanziali (oggetto e principi e criteri direttivi) in favore di un’estesa trama di vincoli procedurali, consistenti in una fitta trama di pareri che, nel caso di quelli espressi dalle Commissioni parlamentari, assumono (ma, come si dirà, non sempre) i tratti di strumenti co-decisori (pur non essendo formalmente vincolanti). Certo, l’efficacia dell’attività consultiva del Comitato appare limitata, e certo non giova in questo caso il fatto che esso sia previsto solo in un ramo del Parlamento. Tuttavia, il rilievo di essa è testimoniato da alcune recenti pronunce della Corte costituzionale che si richiamano espressamente ai contenuti di pareri del Comitato (così, ad esempio, sentt. 32/2014; 276/2016). Nell’ultima parte del lavoro si ricostruiscono le prospettive di riforma, che riguardano, da una parte, il regolamento del Senato, dall’altra quello della Camera. Sul primo punto, la revisione del 2017 ha previsto l’assegnazione di regola dei progetti di legge alle Commissioni in sede deliberante o in sede redigente, rendendo quindi potenzialmente più semplificato l’esame parlamentare degli stessi e meno “appetibile” il ricorso agli normativi con forza di legge del Governo, fatta salva comunque la riserva di assemblea (la riforma peraltro è entrata in vigore solo a partire dalla XVIII legislatura); sul secondo punto, la proposta di revisione del regolamento si proponeva di “rafforzare” il parere del Comitato ma essa, come è noto, non è stata approvata.
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Goal 16: Peace, justice and strong institutions
Giovanni Tarli Barbieri
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