Con la sentenza del 3 febbraio 2017 Minority SafePack, il Tribunale dell’Unione europea ha accolto, per la prima volta, un ricorso in annullamento proposto dagli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini dell’Unione contro il rifiuto opposto dalla Commissione europea di registrare la proposta, ritenuta manifestamente al di fuori delle proprie attribuzioni. L’annullamento è sta- to pronunciato per un motivo procedurale, ovvero la violazione dell’obbligo di fornire una motivazione adeguata per il rifiuto. Non è stato invece affrontato l’aspetto più nuovo e interessante sollevato dal caso, ossia la possibilità per la Commissione di registrare (e, quindi, a monte, per gli organizzatori di presentare) un’iniziativa dei cittadini avente ad oggetto una “proposta complessa”, ovvero un’iniziativa con cui si chiede alla Commissione di proporre al legislatore dell’Unione di adottare più atti giuridici, preordinati a un determinato obiettivo previsto dai Trattati. Ciononostante, la sentenza è apprezzabile sotto il profilo della ricostruzione del contenuto dell’obbligo della Com- missione di motivare il rifiuto.
Sulla possibilità di presentare un’iniziativa dei cittadini dell’Unione relativa a una proposta complessa e l’obbligo della Commissione europea di motivare in modo dettagliato il rifiuto di registrarla: brevi considerazioni sulla sentenza Minority SafePack / Nicole Lazzerini. - In: OSSERVATORIO SULLE FONTI. - ISSN 2038-5633. - ELETTRONICO. - (2017), pp. 1-8.
Sulla possibilità di presentare un’iniziativa dei cittadini dell’Unione relativa a una proposta complessa e l’obbligo della Commissione europea di motivare in modo dettagliato il rifiuto di registrarla: brevi considerazioni sulla sentenza Minority SafePack
Nicole Lazzerini
2017
Abstract
Con la sentenza del 3 febbraio 2017 Minority SafePack, il Tribunale dell’Unione europea ha accolto, per la prima volta, un ricorso in annullamento proposto dagli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini dell’Unione contro il rifiuto opposto dalla Commissione europea di registrare la proposta, ritenuta manifestamente al di fuori delle proprie attribuzioni. L’annullamento è sta- to pronunciato per un motivo procedurale, ovvero la violazione dell’obbligo di fornire una motivazione adeguata per il rifiuto. Non è stato invece affrontato l’aspetto più nuovo e interessante sollevato dal caso, ossia la possibilità per la Commissione di registrare (e, quindi, a monte, per gli organizzatori di presentare) un’iniziativa dei cittadini avente ad oggetto una “proposta complessa”, ovvero un’iniziativa con cui si chiede alla Commissione di proporre al legislatore dell’Unione di adottare più atti giuridici, preordinati a un determinato obiettivo previsto dai Trattati. Ciononostante, la sentenza è apprezzabile sotto il profilo della ricostruzione del contenuto dell’obbligo della Com- missione di motivare il rifiuto.File | Dimensione | Formato | |
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