Nel sistema del mandato d'arresto europeo, il principio del riconoscimento reciproco esige che un'autorità giudiziaria esegua un mandato emesso in conformità alla decisione quadro 2002/584/ GAI, a meno che non si applichi uno dei motivi obbligatori o facoltativi di non esecuzione. Il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, che ad avviso della Corte di giustizia “implica e giustifica” il mutuo riconoscimento (parere 2/13, par. 168), impedisce infatti di rifiutare l’esecuzione del mandato invocando un livello di tutela “nazionale” dei diritti fondamentali più elevato di quello derivante dallo standard UE. Un altro corollario della fiducia reciproca è che, salvo circostanze eccezionali, il giudice cui è richiesto di eseguire il mandato non può verificare la conformità con lo standard UE di tutela dei diritti fondamentali da parte dello Stato membro emittente. Nella sentenza Aranyosi e Căldăraru, la Grande sezione della Corte di giustizia ha interpretato il limite delle circostanze eccezionali includendovi anche la situazione in cui il trasferimento esporrebbe la persona ricercata attraverso il mandato a un rischio reale di trattamento inumano o degradante, a causa delle condizioni della sua detenzione nello Stato membro di emissione. Nel giungere a tale conclusione, la Corte ha tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla responsabilità “par ricochet”. La sentenza è quindi benvenuta dal punto di vista del rapporto tra fonti e Corti di diversi sistemi giuridici, evidenziando la volontà della Corte di giustizia di assicurare la coerenza tra lo standard di tutela UE e quello CEDU. Allo stesso tempo, dalla sentenza emerge la complessità del raggiungimento di un corretto equilibrio tra sicurezza collettiva e tutela dei diritti fondamentali individuali, in un contesto di parziale integrazione tra gli Stati membri. *** In the European arrest warrant system, the principle of mutual recognition implies that a judicial authority must execute a warrant issued in conformity to Framework Decision 2002/584/JHA, unless one of the mandatory or optional grounds for non-execution applies. The principle of mutual trust between the Member States, which according to the Court of Justice "implies and justifies" mutual recognition (opinion 2/13, point 168), prevents a national court from refusing non-execution by relying on the protection granted to fundamental rights by the domestic sources. Another corollary of mutual trust is that, save in exceptional circumstances, the national court that is requested to execute the warrant cannot check the compliance with EU fundamental by the issuing Member State. In the Aranyosi and Căldăraru judgment, the Grand Chamber of the Court of Justice interpreted the limit of exceptional circumstances as including the situation where the transferral would expose the addressee of the warrant to a real risk of inhuman or degrading treatment, because of the conditions for his detention in the issuing Member State. In doing this, the Court took account of the case law of the Strasbourg Court on the responsabilité par ricochet. The judgment thus highlights the effort of the Court of Justice to ensure the alignment between the EU and ECHR standards of fundamental rights' protection. At the same time, it shows the complexity of achieving a proper balancing between collective security and the protection of individuals' fundamental rights, in a context of partial integration amongst the Member States.

Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come limite all’esecuzione del mandato di arresto europeo: la sentenza Aranyosi e Căldăraru / Nicole Lazzerini. - In: DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE. - ISSN 1971-7105. - STAMPA. - (2016), pp. 445-453.

Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come limite all’esecuzione del mandato di arresto europeo: la sentenza Aranyosi e Căldăraru

Nicole Lazzerini
2016

Abstract

Nel sistema del mandato d'arresto europeo, il principio del riconoscimento reciproco esige che un'autorità giudiziaria esegua un mandato emesso in conformità alla decisione quadro 2002/584/ GAI, a meno che non si applichi uno dei motivi obbligatori o facoltativi di non esecuzione. Il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, che ad avviso della Corte di giustizia “implica e giustifica” il mutuo riconoscimento (parere 2/13, par. 168), impedisce infatti di rifiutare l’esecuzione del mandato invocando un livello di tutela “nazionale” dei diritti fondamentali più elevato di quello derivante dallo standard UE. Un altro corollario della fiducia reciproca è che, salvo circostanze eccezionali, il giudice cui è richiesto di eseguire il mandato non può verificare la conformità con lo standard UE di tutela dei diritti fondamentali da parte dello Stato membro emittente. Nella sentenza Aranyosi e Căldăraru, la Grande sezione della Corte di giustizia ha interpretato il limite delle circostanze eccezionali includendovi anche la situazione in cui il trasferimento esporrebbe la persona ricercata attraverso il mandato a un rischio reale di trattamento inumano o degradante, a causa delle condizioni della sua detenzione nello Stato membro di emissione. Nel giungere a tale conclusione, la Corte ha tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla responsabilità “par ricochet”. La sentenza è quindi benvenuta dal punto di vista del rapporto tra fonti e Corti di diversi sistemi giuridici, evidenziando la volontà della Corte di giustizia di assicurare la coerenza tra lo standard di tutela UE e quello CEDU. Allo stesso tempo, dalla sentenza emerge la complessità del raggiungimento di un corretto equilibrio tra sicurezza collettiva e tutela dei diritti fondamentali individuali, in un contesto di parziale integrazione tra gli Stati membri. *** In the European arrest warrant system, the principle of mutual recognition implies that a judicial authority must execute a warrant issued in conformity to Framework Decision 2002/584/JHA, unless one of the mandatory or optional grounds for non-execution applies. The principle of mutual trust between the Member States, which according to the Court of Justice "implies and justifies" mutual recognition (opinion 2/13, point 168), prevents a national court from refusing non-execution by relying on the protection granted to fundamental rights by the domestic sources. Another corollary of mutual trust is that, save in exceptional circumstances, the national court that is requested to execute the warrant cannot check the compliance with EU fundamental by the issuing Member State. In the Aranyosi and Căldăraru judgment, the Grand Chamber of the Court of Justice interpreted the limit of exceptional circumstances as including the situation where the transferral would expose the addressee of the warrant to a real risk of inhuman or degrading treatment, because of the conditions for his detention in the issuing Member State. In doing this, the Court took account of the case law of the Strasbourg Court on the responsabilité par ricochet. The judgment thus highlights the effort of the Court of Justice to ensure the alignment between the EU and ECHR standards of fundamental rights' protection. At the same time, it shows the complexity of achieving a proper balancing between collective security and the protection of individuals' fundamental rights, in a context of partial integration amongst the Member States.
2016
Nicole Lazzerini
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