La disciplina processuale della chiamata in garanzia è sempre è sempre stata condizionata dalla distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria. Infatti, giurisprudenza e dottrina hanno sempre sostenuto che la garanzia c.d. impropria se da una parte consente la chiamata in garanzia ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., per altro verso, non sarebbe idonea a giustificare il sacrificio dei criteri originari di competenza secondo quanto stabilito dall'art. 32 cod. proc. civ., né la estromissione del garantito ai sensi dell'art. 108 cod. proc. civ. Si tratta di una distinzione avente origini remote, ma che non trova riscontro alcuno nel dato normativo. Stando all'orientamento maggioritario, la bipartizione trae origine dalla circostanza che solo nell'ambito delle fattispecie di garanzia propria ricorre la identità o la connessione obiettiva dei titoli posti a fondamento, rispettivamente, della domanda principale e della domanda di garanzia; al contrario in ipotesi di garanzia impropria la domanda di garanzia è fondata si un titolo diverso da quello da cui deriva la domanda principale ovvero un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto. Invero, l'analisi delle fattispecie sostanziali sottese alle categorie richiamate, rivela che tutte esibiscono la medesima struttura, trattandosi di forme di connessione per pregiudizialità dipendenza. La conseguenza che se ne deve trarre è che tutte le ipotesi richiamate devono ritenersi soggette alla medesima disciplina processuale e questo a prescindere dal se contro il garante venga esperita la vera e propria chiamata in garanzia oppure la chiamata in causa per comunanza di causa senza contestuale deduzione in giudizio del rapporto di garanzia.

Una sentenza storica in tema di chiamata in garanzia / Beatrice Gambineri. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2016), pp. 2195-2200.

Una sentenza storica in tema di chiamata in garanzia

Beatrice Gambineri
2016

Abstract

La disciplina processuale della chiamata in garanzia è sempre è sempre stata condizionata dalla distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria. Infatti, giurisprudenza e dottrina hanno sempre sostenuto che la garanzia c.d. impropria se da una parte consente la chiamata in garanzia ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., per altro verso, non sarebbe idonea a giustificare il sacrificio dei criteri originari di competenza secondo quanto stabilito dall'art. 32 cod. proc. civ., né la estromissione del garantito ai sensi dell'art. 108 cod. proc. civ. Si tratta di una distinzione avente origini remote, ma che non trova riscontro alcuno nel dato normativo. Stando all'orientamento maggioritario, la bipartizione trae origine dalla circostanza che solo nell'ambito delle fattispecie di garanzia propria ricorre la identità o la connessione obiettiva dei titoli posti a fondamento, rispettivamente, della domanda principale e della domanda di garanzia; al contrario in ipotesi di garanzia impropria la domanda di garanzia è fondata si un titolo diverso da quello da cui deriva la domanda principale ovvero un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto. Invero, l'analisi delle fattispecie sostanziali sottese alle categorie richiamate, rivela che tutte esibiscono la medesima struttura, trattandosi di forme di connessione per pregiudizialità dipendenza. La conseguenza che se ne deve trarre è che tutte le ipotesi richiamate devono ritenersi soggette alla medesima disciplina processuale e questo a prescindere dal se contro il garante venga esperita la vera e propria chiamata in garanzia oppure la chiamata in causa per comunanza di causa senza contestuale deduzione in giudizio del rapporto di garanzia.
2016
2195
2200
Beatrice Gambineri
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