Valorizzando la pericolosità non più riferita al soggetto, ma al bene acquisito, in virtù della sua provenienza da attività illecite, le Sezioni Unite hanno ricondotto la confisca di prevenzione al paradigma preventivo, ammettendone l'applicazione retroattiva. L'A., dopo aver ricostruito i passaggi fondamentali della sentenza, da un lato, indaga le conseguenze "di sistema" che possono derivare dalla soluzione adottata dalle Sezioni Unite, sia per quanto riguarda l'interpretazione della confisca di prevenzione, sia per ciò che concerne la confisca allargata con condanna di cui all'art. 12-sexies, L. n. 356/1992; dall'altro lato, esprime alcune valutazioni critiche sul rapporto tra pericolosità "reale" riferita al bene e paradigma preventivo, al fine di mettere in evidenza come la confisca così come configurata dalle Sezioni Unite non sia né sanzione preventiva né, a rigore, punitiva, perseguendo in realtà obiettivi di mera neutralizzazione, per poi prospettare soluzioni interpretative alternative, che portino quanto meno ad affermare l'applicazione non retroattiva della confisca di prevenzione.
La confisca di prevenzione è una sanzione preventiva, applicabile retroattivamente / Bartoli Roberto. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - (2015), pp. 971-983.
La confisca di prevenzione è una sanzione preventiva, applicabile retroattivamente
Bartoli Roberto
2015
Abstract
Valorizzando la pericolosità non più riferita al soggetto, ma al bene acquisito, in virtù della sua provenienza da attività illecite, le Sezioni Unite hanno ricondotto la confisca di prevenzione al paradigma preventivo, ammettendone l'applicazione retroattiva. L'A., dopo aver ricostruito i passaggi fondamentali della sentenza, da un lato, indaga le conseguenze "di sistema" che possono derivare dalla soluzione adottata dalle Sezioni Unite, sia per quanto riguarda l'interpretazione della confisca di prevenzione, sia per ciò che concerne la confisca allargata con condanna di cui all'art. 12-sexies, L. n. 356/1992; dall'altro lato, esprime alcune valutazioni critiche sul rapporto tra pericolosità "reale" riferita al bene e paradigma preventivo, al fine di mettere in evidenza come la confisca così come configurata dalle Sezioni Unite non sia né sanzione preventiva né, a rigore, punitiva, perseguendo in realtà obiettivi di mera neutralizzazione, per poi prospettare soluzioni interpretative alternative, che portino quanto meno ad affermare l'applicazione non retroattiva della confisca di prevenzione.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



