La riforma del sistema sanzionatorio amministrativo del 1997 si fondava sull’applicazione della sanzione alla persona fisica che ha agito commettendo l’illecito. Da questa scelta di fondo scaturivano il principio di personalità, quello di colpevolezza, l’imputabilità, tutti istituti che provenivano dal diritto penale. Con riguardo alle violazioni commesse nell’interesse di un ente personificato, per l’illecito continuava a rispondere a titolo sanzionatorio la persona fisica che ha agito; solo nel caso in cui essa non fosse imputabile di dolo o colpa grave e non avesse ritratto un proprio profitto dall’illecito della società, quest’ultima veniva chiamata a rispondere della sanzione nella misura eccedente l’importo (mai superiore ad € 50.000) che era stato irrogato alla prima. Si trattava di un sistema coerente che, pur tenendo ferma la regola della sanzionabilità della persona fisica agente, sottoponeva la persona giuridica ad un obbligo solidale allo scopo di sterilizzare i vantaggi che l’illecito fiscale le aveva arrecato. L’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. nella legge n. 326 del 2003) ha invece riferito la sanzione relativa a violazioni tributarie esclusivamente alla persona giuridica. Viene perciò meno la sanzionabilità del soggetto agente. Si tratta di un assetto criticabile, laddove lascia fuori dal proprio ambito applicativo una serie di soggetti che pure potrebbero aver rivestito un ruolo nella vicenda illecita. Per di più, esso realizza un assetto sanzionatorio che finisce per prescindere del tutto dalla personalità del soggetto sanzionato. Occorre procedere ad un ripensamento della disciplina, tenendo ferma la sanzione amministrativa sulla persona giuridica ma recuperando il principio personalistico. Un modello cui fare riferimento è quello del d.lgs. n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa ma di marca penale (o parapenale) degli enti personificati. Si tratta di graduare la sanzione sulla base di un giudizio di condotta che riguarda direttamente l’ente, con riferimento cioè alla colpevolezza di quest’ultimo nel predisporre ed attuare degli efficaci presidi contro la possibilità del compimento di illeciti fiscali. Potrebbe risultare utile in questo senso l’esperienza in via di maturazione circa il meccanismo dell’adempimento collaborativo, la cosiddetta cooperative compliance, previsto nel d.lgs. n. 128 del 2015 / The reform of the administrative sanctions system of 1997 was based on the application of the sanction to the natural person who acted by committing the offense. From this basic choice stemmed the principle of personality, that of guilt, imputability, all institutions that came from criminal law. With regard to the violations committed in the interest of a personified entity, the latter continued to be liable for the offense; only in the event that it was not attributable to willful misconduct or gross negligence and had not shown a profit from the company's offense, the latter was required to pay the fine in excess of the amount (never higher than € 50,000) it had been applied to the first one. It was a coherent system that, while keeping firm the rule of the sanctioning of the physical person acting, subjected the legal entity to a solidarity obligation in order to sterilize the advantages that the tax offense had caused. Article. 7 of the legislative decree n. 269 ​​of 2003 (pursuant to law No. 326 of 2003) instead referred the fine relating to tax violations exclusively to the legal entity. This is a questionable setting, where it leaves a series of subjects outside the scope of their application, even though they may have played a role in the illicit behavior. Moreover, it implements a sanctioning structure that ends up completely regardless of the personality of the sanctioned subject. It is necessary to proceed with a rethinking of the discipline, keeping firm the administrative sanction on the juridical person but recovering the personalistic principle. A model to refer to is that of Legislative Decree no. 231 of 2001 about the administrative liability, but with a penal (or parapenal) mark, of the personified bodies. The experience maturing about the mechanism of cooperative compliance, provided for in Legislative Decree no. 128 of 2015, can be helpful.

Persone giuridiche e sanzioni amministrative tributarie / stefano dorigo. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA. - ISSN 0012-3447. - STAMPA. - LXXXIX:(2018), pp. 1112-1127.

Persone giuridiche e sanzioni amministrative tributarie

stefano dorigo
2018

Abstract

La riforma del sistema sanzionatorio amministrativo del 1997 si fondava sull’applicazione della sanzione alla persona fisica che ha agito commettendo l’illecito. Da questa scelta di fondo scaturivano il principio di personalità, quello di colpevolezza, l’imputabilità, tutti istituti che provenivano dal diritto penale. Con riguardo alle violazioni commesse nell’interesse di un ente personificato, per l’illecito continuava a rispondere a titolo sanzionatorio la persona fisica che ha agito; solo nel caso in cui essa non fosse imputabile di dolo o colpa grave e non avesse ritratto un proprio profitto dall’illecito della società, quest’ultima veniva chiamata a rispondere della sanzione nella misura eccedente l’importo (mai superiore ad € 50.000) che era stato irrogato alla prima. Si trattava di un sistema coerente che, pur tenendo ferma la regola della sanzionabilità della persona fisica agente, sottoponeva la persona giuridica ad un obbligo solidale allo scopo di sterilizzare i vantaggi che l’illecito fiscale le aveva arrecato. L’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. nella legge n. 326 del 2003) ha invece riferito la sanzione relativa a violazioni tributarie esclusivamente alla persona giuridica. Viene perciò meno la sanzionabilità del soggetto agente. Si tratta di un assetto criticabile, laddove lascia fuori dal proprio ambito applicativo una serie di soggetti che pure potrebbero aver rivestito un ruolo nella vicenda illecita. Per di più, esso realizza un assetto sanzionatorio che finisce per prescindere del tutto dalla personalità del soggetto sanzionato. Occorre procedere ad un ripensamento della disciplina, tenendo ferma la sanzione amministrativa sulla persona giuridica ma recuperando il principio personalistico. Un modello cui fare riferimento è quello del d.lgs. n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa ma di marca penale (o parapenale) degli enti personificati. Si tratta di graduare la sanzione sulla base di un giudizio di condotta che riguarda direttamente l’ente, con riferimento cioè alla colpevolezza di quest’ultimo nel predisporre ed attuare degli efficaci presidi contro la possibilità del compimento di illeciti fiscali. Potrebbe risultare utile in questo senso l’esperienza in via di maturazione circa il meccanismo dell’adempimento collaborativo, la cosiddetta cooperative compliance, previsto nel d.lgs. n. 128 del 2015 / The reform of the administrative sanctions system of 1997 was based on the application of the sanction to the natural person who acted by committing the offense. From this basic choice stemmed the principle of personality, that of guilt, imputability, all institutions that came from criminal law. With regard to the violations committed in the interest of a personified entity, the latter continued to be liable for the offense; only in the event that it was not attributable to willful misconduct or gross negligence and had not shown a profit from the company's offense, the latter was required to pay the fine in excess of the amount (never higher than € 50,000) it had been applied to the first one. It was a coherent system that, while keeping firm the rule of the sanctioning of the physical person acting, subjected the legal entity to a solidarity obligation in order to sterilize the advantages that the tax offense had caused. Article. 7 of the legislative decree n. 269 ​​of 2003 (pursuant to law No. 326 of 2003) instead referred the fine relating to tax violations exclusively to the legal entity. This is a questionable setting, where it leaves a series of subjects outside the scope of their application, even though they may have played a role in the illicit behavior. Moreover, it implements a sanctioning structure that ends up completely regardless of the personality of the sanctioned subject. It is necessary to proceed with a rethinking of the discipline, keeping firm the administrative sanction on the juridical person but recovering the personalistic principle. A model to refer to is that of Legislative Decree no. 231 of 2001 about the administrative liability, but with a penal (or parapenal) mark, of the personified bodies. The experience maturing about the mechanism of cooperative compliance, provided for in Legislative Decree no. 128 of 2015, can be helpful.
2018
LXXXIX
1112
1127
stefano dorigo
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