Negli ultimi anni il cd. virus di Stato, comunemente detto ‘‘captatori legale’’, ha conosciuto una rapidissima evoluzione tecnologica. Tuttavia, la poliedricità funzionale di questo nuovo strumento tecnologico di indagine non ha fatto breccia nel legislatore, il quale recentemente si è occupato esclusivamente di intercettazioni di conversazioni tra presenti, ossia soltanto di una particolare modalità esecutiva di quel mezzo di ricerca della prova tipico nell’ambito del quale, bisogna ammettere, il captatore informatico ha conosciuto la sua massima vis espansiva. Ciononostante, ricondurre a sistema tale innovativo strumento di indagine significa affrontare e risolvere problematiche differenti, che coinvolgono diritti e garanzie diverse. Rispetto a tale obiettivo, la riforma Orlando lascia insoddisfatti, realizzando un vero e proprio paradosso: anziché disciplinare gli impieghi investigativi del captatore che hanno creato maggiori problemi nella prassi, risolvendo a monte le polemiche nate dallo sfruttamento, spesso disinvolto ma sostanzialmente obbligato, dell’istituto della prova atipica, si prevede esclusivamente un restyling delle norme sulle intercettazioni, intervenendo sull’unico aspetto del nuovo strumento che, forse, avrebbe potuto reggere anche senza l’ausilio del legislatore. Su tutto il resto il legislatore tace, con la conseguenza, maggiormente condivisibile dopo il varo del decreto delegato, che tutti i dispositivi non conformi alle specifiche tecniche previste a livello regolamentare (perchè, magari, in grado di fare molto altro rispetto alla sola ‘‘intercettazione ambientale’’) dovranno considerarsi illegittimi e, quindi, inutilizzabili.

Il captatore informatico, tra riforma Orlando e sistema processuale / Marco Torre. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - 7:(2018), pp. 1774-1782.

Il captatore informatico, tra riforma Orlando e sistema processuale

Marco Torre
2018

Abstract

Negli ultimi anni il cd. virus di Stato, comunemente detto ‘‘captatori legale’’, ha conosciuto una rapidissima evoluzione tecnologica. Tuttavia, la poliedricità funzionale di questo nuovo strumento tecnologico di indagine non ha fatto breccia nel legislatore, il quale recentemente si è occupato esclusivamente di intercettazioni di conversazioni tra presenti, ossia soltanto di una particolare modalità esecutiva di quel mezzo di ricerca della prova tipico nell’ambito del quale, bisogna ammettere, il captatore informatico ha conosciuto la sua massima vis espansiva. Ciononostante, ricondurre a sistema tale innovativo strumento di indagine significa affrontare e risolvere problematiche differenti, che coinvolgono diritti e garanzie diverse. Rispetto a tale obiettivo, la riforma Orlando lascia insoddisfatti, realizzando un vero e proprio paradosso: anziché disciplinare gli impieghi investigativi del captatore che hanno creato maggiori problemi nella prassi, risolvendo a monte le polemiche nate dallo sfruttamento, spesso disinvolto ma sostanzialmente obbligato, dell’istituto della prova atipica, si prevede esclusivamente un restyling delle norme sulle intercettazioni, intervenendo sull’unico aspetto del nuovo strumento che, forse, avrebbe potuto reggere anche senza l’ausilio del legislatore. Su tutto il resto il legislatore tace, con la conseguenza, maggiormente condivisibile dopo il varo del decreto delegato, che tutti i dispositivi non conformi alle specifiche tecniche previste a livello regolamentare (perchè, magari, in grado di fare molto altro rispetto alla sola ‘‘intercettazione ambientale’’) dovranno considerarsi illegittimi e, quindi, inutilizzabili.
2018
7
1774
1782
Marco Torre
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