Con le due ordinanze in commento, la Corte costituzionale ha definito le questioni di legittimità sollevate in via incidentale con le quali è stata censurata l'abrogazione del d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) e delle fattispecie incriminatrici ivi contenute. La vicenda è legata all'attuazione del divieto di costituire associazioni di tipo paramilitare che perseguano, anche indirettamente, fini politici (art. 18 Cost.) e alla c.d. delega taglia-leggi.
Quando la Corte non si pronuncia nel merito e la (ri)abrogazione finisce per avere l’ultima parola (a proposito delle ordinanze nn. 296 e 341 del 2011) / MOBILIO G. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 1:(2012), pp. 546-553.
Quando la Corte non si pronuncia nel merito e la (ri)abrogazione finisce per avere l’ultima parola (a proposito delle ordinanze nn. 296 e 341 del 2011)
MOBILIO G
2012
Abstract
Con le due ordinanze in commento, la Corte costituzionale ha definito le questioni di legittimità sollevate in via incidentale con le quali è stata censurata l'abrogazione del d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) e delle fattispecie incriminatrici ivi contenute. La vicenda è legata all'attuazione del divieto di costituire associazioni di tipo paramilitare che perseguano, anche indirettamente, fini politici (art. 18 Cost.) e alla c.d. delega taglia-leggi.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Quando la Corte non si pronuncia nel merito e la (ri)abrogazione finisce per avere l’ultima parola (a proposito delle ordinanze nn. 296 e 341 del 2011), 2012.pdf
Accesso chiuso
Dimensione
854.4 kB
Formato
Adobe PDF
|
854.4 kB | Adobe PDF | Richiedi una copia |
I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.