Con le due ordinanze in commento, la Corte costituzionale ha definito le questioni di legittimità sollevate in via incidentale con le quali è stata censurata l'abrogazione del d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) e delle fattispecie incriminatrici ivi contenute. La vicenda è legata all'attuazione del divieto di costituire associazioni di tipo paramilitare che perseguano, anche indirettamente, fini politici (art. 18 Cost.) e alla c.d. delega taglia-leggi.

Quando la Corte non si pronuncia nel merito e la (ri)abrogazione finisce per avere l’ultima parola (a proposito delle ordinanze nn. 296 e 341 del 2011) / MOBILIO G. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 1:(2012), pp. 546-553.

Quando la Corte non si pronuncia nel merito e la (ri)abrogazione finisce per avere l’ultima parola (a proposito delle ordinanze nn. 296 e 341 del 2011)

MOBILIO G
2012

Abstract

Con le due ordinanze in commento, la Corte costituzionale ha definito le questioni di legittimità sollevate in via incidentale con le quali è stata censurata l'abrogazione del d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) e delle fattispecie incriminatrici ivi contenute. La vicenda è legata all'attuazione del divieto di costituire associazioni di tipo paramilitare che perseguano, anche indirettamente, fini politici (art. 18 Cost.) e alla c.d. delega taglia-leggi.
2012
1
546
553
MOBILIO G

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