La sentenza n. 18287/2018 della Cassazione a Sezioni Unite innova in materia di assegno di divorzio. Essa, quanto alla funzione dell’assegno, rigetta sia l’orientamento consolidato dell’analogo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sia quello più recente della non autosufficienza economica. Le Sezioni unite accolgono un’interpretazione unitaria dell’art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, in base alla quale i parametri normativi introdotti dalle parole «tenuto conto» devono essere applicati al fine di decidere prima di tutto sull’attribuzione e poi sulla quantificazione dell’assegno. Tra questi parametri la Corte attribuisce primaria importanza a quello dell’apporto fornito dall’ex coniuge allo svolgimento della vita familiare e alla formazione del patrimonio dell’altro. Ne consegue - ecco un altro profilo di novità - che l’assegno di divorzio svolge una duplice funzione: assistenziale e perequativo-compensativa. La nota a sentenza ripercorre i passaggi più significativi di una pronuncia che si lascia apprezzare per il rigore ermeneutico e per l’attenzione alla coerenza della soluzione accolta con il sistema di riferimento. Una soluzione con significative ricadute sul piano probatorio.The sentence n. 18287/2018 of the Supreme Court of Cassation (Joint Sections) innovates in the matter of divorce check. As regards the function of the check, it rejects both the consolidated orientation of the similar standard of living enjoyed in the course of marriage, and the more recent one of non-economic self-sufficiency. The Joint Sections welcome a unified interpretation of the art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, according to which the normative parameters introduced by the words «taken into account» must be applied in order to decide first of all on the attribution and then on the quantification of the check. Among these parameters, the Court has given primary importance to the contribution made by the former spouse to family life and to the formation of the heritage of the other. It follows - here is another profile of novelty - that the divorce check has a dual function: welfare and equalization-compensatory. The ruling note traces the most significant passages of a pronunciation that can be appreciated for the hermeneutic rigor and for the attention to the consistency of the reference system. The repercussions on the probative level are delicate.

Assegno di divorzio e sistema nell'intervento delle Sezioni unite / Antonio Gorgoni. - In: PERSONA E MERCATO. - ISSN 2239-8570. - STAMPA. - (2018), pp. 35-46.

Assegno di divorzio e sistema nell'intervento delle Sezioni unite.

Antonio Gorgoni
2018

Abstract

La sentenza n. 18287/2018 della Cassazione a Sezioni Unite innova in materia di assegno di divorzio. Essa, quanto alla funzione dell’assegno, rigetta sia l’orientamento consolidato dell’analogo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sia quello più recente della non autosufficienza economica. Le Sezioni unite accolgono un’interpretazione unitaria dell’art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, in base alla quale i parametri normativi introdotti dalle parole «tenuto conto» devono essere applicati al fine di decidere prima di tutto sull’attribuzione e poi sulla quantificazione dell’assegno. Tra questi parametri la Corte attribuisce primaria importanza a quello dell’apporto fornito dall’ex coniuge allo svolgimento della vita familiare e alla formazione del patrimonio dell’altro. Ne consegue - ecco un altro profilo di novità - che l’assegno di divorzio svolge una duplice funzione: assistenziale e perequativo-compensativa. La nota a sentenza ripercorre i passaggi più significativi di una pronuncia che si lascia apprezzare per il rigore ermeneutico e per l’attenzione alla coerenza della soluzione accolta con il sistema di riferimento. Una soluzione con significative ricadute sul piano probatorio.The sentence n. 18287/2018 of the Supreme Court of Cassation (Joint Sections) innovates in the matter of divorce check. As regards the function of the check, it rejects both the consolidated orientation of the similar standard of living enjoyed in the course of marriage, and the more recent one of non-economic self-sufficiency. The Joint Sections welcome a unified interpretation of the art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, according to which the normative parameters introduced by the words «taken into account» must be applied in order to decide first of all on the attribution and then on the quantification of the check. Among these parameters, the Court has given primary importance to the contribution made by the former spouse to family life and to the formation of the heritage of the other. It follows - here is another profile of novelty - that the divorce check has a dual function: welfare and equalization-compensatory. The ruling note traces the most significant passages of a pronunciation that can be appreciated for the hermeneutic rigor and for the attention to the consistency of the reference system. The repercussions on the probative level are delicate.
2018
35
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Antonio Gorgoni
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