La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha contestato ad alcuni tecnici sanitari di radiologia medica la fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione). In particolare, i tecnici sanitari sono stati accusati di compiere, nell'esercizio della loro professione, atti riservati a medici specialisti. Anche qualora si ritenesse, per pura ipotesi, sussistente la fattispecie in commento sotto il profilo oggettivo, si dovrà comunque ammettere che la colpevolezza non sussiste, a causa dell’impossibilità, da parte dei soggetti agenti, di conoscere il precetto penale. Infatti, in base alla c.d. “concezione normativa”, non esiste colpevolezza senza coscienza dell'illiceità, intesa, come “possibilità di conoscenza della legge penale”. In concreto, è possibile escludere la possibilità di conoscenza della legge penale facendo leva sui c.d. “criteri oggettivi”, cioè “circostanze esterne” capaci di assumere rilevanza ai fini dell’accertamento della inevitabilità dell’ignoranza, perché idonee a precludere all’agente la comprensione della regola di condotta da seguire in concreto (G. Fiandaca – E. Musco, Diritto Penale; Corte Costituzionale, Sent. n. 364/1988).

Se il tecnico non compie abusi / MARCO TORRE; CARLO PICCIOLI. - In: SANITÀ. IL SOLE 24 ORE. - ISSN 1590-0096. - STAMPA. - (2014), pp. 0-0.

Se il tecnico non compie abusi

MARCO TORRE
;
2014

Abstract

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha contestato ad alcuni tecnici sanitari di radiologia medica la fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione). In particolare, i tecnici sanitari sono stati accusati di compiere, nell'esercizio della loro professione, atti riservati a medici specialisti. Anche qualora si ritenesse, per pura ipotesi, sussistente la fattispecie in commento sotto il profilo oggettivo, si dovrà comunque ammettere che la colpevolezza non sussiste, a causa dell’impossibilità, da parte dei soggetti agenti, di conoscere il precetto penale. Infatti, in base alla c.d. “concezione normativa”, non esiste colpevolezza senza coscienza dell'illiceità, intesa, come “possibilità di conoscenza della legge penale”. In concreto, è possibile escludere la possibilità di conoscenza della legge penale facendo leva sui c.d. “criteri oggettivi”, cioè “circostanze esterne” capaci di assumere rilevanza ai fini dell’accertamento della inevitabilità dell’ignoranza, perché idonee a precludere all’agente la comprensione della regola di condotta da seguire in concreto (G. Fiandaca – E. Musco, Diritto Penale; Corte Costituzionale, Sent. n. 364/1988).
2014
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MARCO TORRE; CARLO PICCIOLI
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