Con la sentenza depositata il 16 maggio 2017 nel caso Berlioz (C-682/15), la Grande Sezione della Corte di giustizia ha delineato i diritti che, ai sensi del diritto dell’Unione ed in particolare della Carta dei diritti fondamentali, un contribuente può esercitare nel contesto di procedure di scambio di informazioni. Per la prima volta, un diritto di intervento (e di sindacato giurisdizionale) nel contesto di una procedura di scambio di informazioni è stato riconosciuto in base ai diritti fondamentali della Carta. La Corte di giustizia ha ammesso che, in prima battuta, il contribuente deve avere accesso ad un nucleo minimo di documenti -quelli relativi all’identità del contribuente coinvolto ed al fine fiscale delle informazioni richieste-; tuttavia, laddove le autorità richieste abbiano indirizzato a quelle richiedenti una domanda di fornire dati integrativi, allora il contribuente ha il pieno diritto ad accedervi seppur rispettando il principio di riservatezza. Si conferma, quindi, un atteggiamento di crescente attenzione della Corte di giustizia per i diritti fondamentali del contribuente, ad ogni livello; ciò che è apprezzabile in sé ed ancor più in un contesto più generalizzato, di cui è espressione tra l’altro la nuova direttiva sugli strumenti di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione (approvata dal Consiglio lo scorso 23 maggio) che riconosce al contribuente ampi diritti di intervento e informativa nell’ambito delle procedure europee a tal fine previste.

La tutela del contribuente nel corso di procedure di scambio di informazioni: la sentenza Berlioz della Corte di giustizia / stefano dorigo. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2421-6801. - ELETTRONICO. - (2017), pp. 0-0.

La tutela del contribuente nel corso di procedure di scambio di informazioni: la sentenza Berlioz della Corte di giustizia

stefano dorigo
2017

Abstract

Con la sentenza depositata il 16 maggio 2017 nel caso Berlioz (C-682/15), la Grande Sezione della Corte di giustizia ha delineato i diritti che, ai sensi del diritto dell’Unione ed in particolare della Carta dei diritti fondamentali, un contribuente può esercitare nel contesto di procedure di scambio di informazioni. Per la prima volta, un diritto di intervento (e di sindacato giurisdizionale) nel contesto di una procedura di scambio di informazioni è stato riconosciuto in base ai diritti fondamentali della Carta. La Corte di giustizia ha ammesso che, in prima battuta, il contribuente deve avere accesso ad un nucleo minimo di documenti -quelli relativi all’identità del contribuente coinvolto ed al fine fiscale delle informazioni richieste-; tuttavia, laddove le autorità richieste abbiano indirizzato a quelle richiedenti una domanda di fornire dati integrativi, allora il contribuente ha il pieno diritto ad accedervi seppur rispettando il principio di riservatezza. Si conferma, quindi, un atteggiamento di crescente attenzione della Corte di giustizia per i diritti fondamentali del contribuente, ad ogni livello; ciò che è apprezzabile in sé ed ancor più in un contesto più generalizzato, di cui è espressione tra l’altro la nuova direttiva sugli strumenti di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione (approvata dal Consiglio lo scorso 23 maggio) che riconosce al contribuente ampi diritti di intervento e informativa nell’ambito delle procedure europee a tal fine previste.
2017
stefano dorigo
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