Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite intervengono a dirimere il contrasto ermeneutico sorto in relazione alla natura e ai limiti della responsabilità della banca girataria per l’incasso di un assegno munito di clausola di non trasferibilità, in caso di pagamento disposto a favore di un soggetto diverso dal legittimo beneficiario. Le Sezioni Unite chiariscono la portata applicativa dell’art. 43, comma 2, l. ass. e si pronunciano sulla prova liberatoria che la banca e` legittimata ad offrire. Il contributo si sofferma sui principali orientamenti vigenti in materia, per poi commentare, nello specifico, la soluzione individuata dalle Sezioni Unite.
Responsabilità della banca girataria per l’incasso dell’assegno non trasferibile / DEGL'INNOCENTI, FRANCESCA. - In: LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA. - ISSN 1593-7305. - STAMPA. - (2018), pp. 1592-1600.
Responsabilità della banca girataria per l’incasso dell’assegno non trasferibile
DEGL'INNOCENTI, FRANCESCA
2018
Abstract
Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite intervengono a dirimere il contrasto ermeneutico sorto in relazione alla natura e ai limiti della responsabilità della banca girataria per l’incasso di un assegno munito di clausola di non trasferibilità, in caso di pagamento disposto a favore di un soggetto diverso dal legittimo beneficiario. Le Sezioni Unite chiariscono la portata applicativa dell’art. 43, comma 2, l. ass. e si pronunciano sulla prova liberatoria che la banca e` legittimata ad offrire. Il contributo si sofferma sui principali orientamenti vigenti in materia, per poi commentare, nello specifico, la soluzione individuata dalle Sezioni Unite.File | Dimensione | Formato | |
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