Deve ritenersi annullabile e non nullo il contratto in cui una parte abbia svolto, nei confronti dell’altra attività decettiva accertata penalmente sub specie di truffa, risultando il dolo costitutivo di questo reato ontologicamente lo stesso, in termini d’intensità del dolo-vizio del consenso presupposto dell’azione di annullamento. Pertanto deve considerarsi prescritta l’azione di annullamento esperita dopo l’accertamento del suddetto reato, giacché il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di percezione del raggiro da parte del deceptus, non essendo predicabile il maggior termine di prescrizione, previsto dall’art. 2947 c.c., per il fatto illecito corrispondente al reato, ai fini delle sole domande di restituzione e di risarcimento.
È nullo o annullabile il contratto inficiato dal reato di truffa? E, ritenuto il contratto annullabile per dolo – in prospettiva di effettività di tutela – ha senso distinguere se il deceptus abbia eseguito o meno il contratto? Cass., Sez. I, 27 settembre 2016, n. 18930; Pres. S. Salvago; Rel. P. Campanile; Comune di Messina (avv. A. Gazzara) c. Russottfinance s.p.a. (avv.ti R. Tommasini ed E. Vinci) Dolo/vizio del consenso – Truffa – Contratto invalido – Reato in contratto – Illecito civile – Prescrizione / Antonio Bellizzi di San Lorenzo. - In: IL FORO NAPOLETANO. - ISSN 0015-7848. - STAMPA. - Anno VII n°3 Settembre-Dicembre 2018:(2018), pp. 871-875.
È nullo o annullabile il contratto inficiato dal reato di truffa? E, ritenuto il contratto annullabile per dolo – in prospettiva di effettività di tutela – ha senso distinguere se il deceptus abbia eseguito o meno il contratto? Cass., Sez. I, 27 settembre 2016, n. 18930; Pres. S. Salvago; Rel. P. Campanile; Comune di Messina (avv. A. Gazzara) c. Russottfinance s.p.a. (avv.ti R. Tommasini ed E. Vinci) Dolo/vizio del consenso – Truffa – Contratto invalido – Reato in contratto – Illecito civile – Prescrizione
Antonio Bellizzi di San Lorenzo
2018
Abstract
Deve ritenersi annullabile e non nullo il contratto in cui una parte abbia svolto, nei confronti dell’altra attività decettiva accertata penalmente sub specie di truffa, risultando il dolo costitutivo di questo reato ontologicamente lo stesso, in termini d’intensità del dolo-vizio del consenso presupposto dell’azione di annullamento. Pertanto deve considerarsi prescritta l’azione di annullamento esperita dopo l’accertamento del suddetto reato, giacché il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di percezione del raggiro da parte del deceptus, non essendo predicabile il maggior termine di prescrizione, previsto dall’art. 2947 c.c., per il fatto illecito corrispondente al reato, ai fini delle sole domande di restituzione e di risarcimento.File | Dimensione | Formato | |
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