Con l’art. 6 del D. Lgs. n. 216 del 2017, il legislatore ha introdotto un tertium genus di delitti rispetto ai quali è possibile ricorrere all’utilizzo del captatore informatico per effettuare operazioni di intercettazione di conversazioni tra presenti, ossia i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. L’equilibrio raggiunto in quella sede poggiava sulle seguenti basi: come per i cd. “delitti distrettuali”, anche quando si procede per i più gravi delitti corruzione il presupposto per lo svolgimento di intercettazioni è rappresentato dalla mera “sufficienza” indiziaria e le relative operazioni durano quaranta giorni, prorogabili di volta in volta per ulteriori venti giorni (co. 1); tuttavia, per l’impiego del “captatore informatico” in ambienti domiciliari è necessario, come per la generalità dei reati intercettabili, il fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa per la quale si indaga (co. 2). Con legge 9 gennaio 2019, n. 3, il legislatore anticorruzione abroga con effetto immediato il comma 2 del citato art. 6, legittimando completamente e con effetto immediato l’impiego del captatore. La ratio appare evidente: il contrasto al fenomeno corruttivo non si realizza esclusivamente sul piano del diritto penale sostanziale -mediante riconfigurazioni di fattispecie astratte e inasprimenti di sanzioni- ma anche attraverso l’affinamento delle procedure e delle tecniche di investigazione. In questo secondo ambito, il legislatore dimostra di considerare il captatore informatico per finalità di intercettazione uno strumento di indagine indispensabile per le esigenze di accertamento processuale dei delitti di corruzione, equiparandoli, in questo senso squisitamente procedurale, ai più gravi delitti previsti dall’all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.
IL CAPTATORE INFORMATICO DOPO LA LEGGE C.D. “SPAZZA-CORROTTI” / Marco Torre. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - STAMPA. - 5:(2019), pp. 648-652.
IL CAPTATORE INFORMATICO DOPO LA LEGGE C.D. “SPAZZA-CORROTTI”
Marco Torre
2019
Abstract
Con l’art. 6 del D. Lgs. n. 216 del 2017, il legislatore ha introdotto un tertium genus di delitti rispetto ai quali è possibile ricorrere all’utilizzo del captatore informatico per effettuare operazioni di intercettazione di conversazioni tra presenti, ossia i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. L’equilibrio raggiunto in quella sede poggiava sulle seguenti basi: come per i cd. “delitti distrettuali”, anche quando si procede per i più gravi delitti corruzione il presupposto per lo svolgimento di intercettazioni è rappresentato dalla mera “sufficienza” indiziaria e le relative operazioni durano quaranta giorni, prorogabili di volta in volta per ulteriori venti giorni (co. 1); tuttavia, per l’impiego del “captatore informatico” in ambienti domiciliari è necessario, come per la generalità dei reati intercettabili, il fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa per la quale si indaga (co. 2). Con legge 9 gennaio 2019, n. 3, il legislatore anticorruzione abroga con effetto immediato il comma 2 del citato art. 6, legittimando completamente e con effetto immediato l’impiego del captatore. La ratio appare evidente: il contrasto al fenomeno corruttivo non si realizza esclusivamente sul piano del diritto penale sostanziale -mediante riconfigurazioni di fattispecie astratte e inasprimenti di sanzioni- ma anche attraverso l’affinamento delle procedure e delle tecniche di investigazione. In questo secondo ambito, il legislatore dimostra di considerare il captatore informatico per finalità di intercettazione uno strumento di indagine indispensabile per le esigenze di accertamento processuale dei delitti di corruzione, equiparandoli, in questo senso squisitamente procedurale, ai più gravi delitti previsti dall’all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.File | Dimensione | Formato | |
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