Secondo la Suprema corte, il sequestro probatorio di documenti informatici differirebbe concettualmente dalla propedeutica attività di estrazione di copia dei dati medesimi, attività quest’ultima non “riesaminabile” in ragione del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568 c.p.p. e rispetto alla quale, peraltro, non sussisterebbe automaticamente un concreto ed attuale interesse ad impugnare da parte del ricorrente. Tale decisione si espone ad un duplice profilo critico: da un lato, si deve sottolineare l’erronea premessa tecnica, in quanto il sequestro probatorio di documenti informatici (“ove possibile”) si deve tradurre proprio nell’attività di copia dei dati dal supporto che li contiene, mediante una tecnica che assicuri la conformità della copia rispetto all’originale e la non alterabilità dei dati; dall’altro, si deve stigmatizzare l’omessa considerazione del diritto alla “esclusiva disponibilità del patrimonio informativo” co-me bene giuridico in grado di rilevare ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare del ricorrente. Sullo sfondo, il principio della legalità processuale in materia probatoria tende a modificare il tradizionale rapporto tra procedi-mento principale e procedimento incidentale di riesame.

Il riesame del sequestro probatorio di documenti informatici / Marco Torre. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - 6:(2019), pp. 1437-1442.

Il riesame del sequestro probatorio di documenti informatici

TORRE, MARCO
2019

Abstract

Secondo la Suprema corte, il sequestro probatorio di documenti informatici differirebbe concettualmente dalla propedeutica attività di estrazione di copia dei dati medesimi, attività quest’ultima non “riesaminabile” in ragione del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568 c.p.p. e rispetto alla quale, peraltro, non sussisterebbe automaticamente un concreto ed attuale interesse ad impugnare da parte del ricorrente. Tale decisione si espone ad un duplice profilo critico: da un lato, si deve sottolineare l’erronea premessa tecnica, in quanto il sequestro probatorio di documenti informatici (“ove possibile”) si deve tradurre proprio nell’attività di copia dei dati dal supporto che li contiene, mediante una tecnica che assicuri la conformità della copia rispetto all’originale e la non alterabilità dei dati; dall’altro, si deve stigmatizzare l’omessa considerazione del diritto alla “esclusiva disponibilità del patrimonio informativo” co-me bene giuridico in grado di rilevare ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare del ricorrente. Sullo sfondo, il principio della legalità processuale in materia probatoria tende a modificare il tradizionale rapporto tra procedi-mento principale e procedimento incidentale di riesame.
2019
Marco Torre
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