Se da un lato si può dire che esiste un consenso diffuso sulla necessità di limitare la colpa medica, dall’altro lato, però, le scelte di disciplina adottate fino ad oggi si sono rivelate inidonee a perseguire tale obiettivo. Anche la riforma Gelli-Bianco non sembra essere stata in grado di offrire indicazioni univoche, così come la recente sentenza delle Sezioni Unite presta il fianco ad alcune considerazioni critiche a cominciare dal recupero del concetto di colpa grave. Vero che una nuova riforma della colpa medica non è certo alle porte, è comunque possibile prospettare una nuova strada, forse già percorribile anche a livello ermeneutico (al netto dei problemi posti dal nuovo art. 618, comma 1-bis c.p.p.): ancorare l’esenzione della responsabilità alla colpa lieve individuando nel rispetto delle linee guida sufficientemente adeguate al caso concreto un indice basilare su cui fondare il giudizio di lievità. Si tratterebbe di una soluzione di equilibrio che nel ridurre lo spettro della responsabilità, sarebbe capace di coniugare le esigenze di flessibilità poste dall’attività medica con quelle di maggiore certezza al momento dell’imputazione della responsabilità colposa.
Riforma Gelli-Bianco e Sezioni unite non placano il tormento: una proposta per limitare la colpa medica / Roberto Bartoli. - In: DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. - ISSN 2039-1676. - ELETTRONICO. - (2018), pp. 233-248.
Riforma Gelli-Bianco e Sezioni unite non placano il tormento: una proposta per limitare la colpa medica
Roberto Bartoli
2018
Abstract
Se da un lato si può dire che esiste un consenso diffuso sulla necessità di limitare la colpa medica, dall’altro lato, però, le scelte di disciplina adottate fino ad oggi si sono rivelate inidonee a perseguire tale obiettivo. Anche la riforma Gelli-Bianco non sembra essere stata in grado di offrire indicazioni univoche, così come la recente sentenza delle Sezioni Unite presta il fianco ad alcune considerazioni critiche a cominciare dal recupero del concetto di colpa grave. Vero che una nuova riforma della colpa medica non è certo alle porte, è comunque possibile prospettare una nuova strada, forse già percorribile anche a livello ermeneutico (al netto dei problemi posti dal nuovo art. 618, comma 1-bis c.p.p.): ancorare l’esenzione della responsabilità alla colpa lieve individuando nel rispetto delle linee guida sufficientemente adeguate al caso concreto un indice basilare su cui fondare il giudizio di lievità. Si tratterebbe di una soluzione di equilibrio che nel ridurre lo spettro della responsabilità, sarebbe capace di coniugare le esigenze di flessibilità poste dall’attività medica con quelle di maggiore certezza al momento dell’imputazione della responsabilità colposa.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.