È ormai pacifico che una buona parte delle ipotesi di responsabilità penale in ambito medico è dovuta a difetti strutturali e organizzativi. Ciononostante, il sistema tende a reagire accollando l’intera responsabilità al singolo medico, ultimo anello della catena delle responsabilità, senza “salire” ai livelli superiori, amministrativi e politici, veri responsabili dell’esito offensivo. Tuttavia sembrano maturi i tempi per ampliare lo spettro delle responsabilità al fine di dare piena attuazione al principio di personalità della responsabilità penale e non creare vuoti di tutela, in quanto sempre di più emerge come in virtù del difetto organizzativo il medico non possa essere fatto responsabile, mentre tale difetto doveva e poteva essere rimosso dagli organi apicali. Non sembra invece auspicabile estendere alle Asl e ai presidi ospedalieri la responsabilità punitiva degli enti collettivi, anche perché si è venuta a consolidare una responsabilità civile per difetti di organizzazione che sembra attagliarsi perfettamente al particolare illecito da difetto di organizzazione nell’esercizio dell’attività medica dove il difetto finisce per costituire una sorta di condotta e l’illecito offensivo l’evento.

Individuale e collettivo nella individuazione delle responsabilità penali per difetti strutturali e organizzativi in ambito sanitario / Roberto Bartoli. - In: RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO. - ISSN 2499-2860. - STAMPA. - (2018), pp. 793-812.

Individuale e collettivo nella individuazione delle responsabilità penali per difetti strutturali e organizzativi in ambito sanitario

Roberto Bartoli
2018

Abstract

È ormai pacifico che una buona parte delle ipotesi di responsabilità penale in ambito medico è dovuta a difetti strutturali e organizzativi. Ciononostante, il sistema tende a reagire accollando l’intera responsabilità al singolo medico, ultimo anello della catena delle responsabilità, senza “salire” ai livelli superiori, amministrativi e politici, veri responsabili dell’esito offensivo. Tuttavia sembrano maturi i tempi per ampliare lo spettro delle responsabilità al fine di dare piena attuazione al principio di personalità della responsabilità penale e non creare vuoti di tutela, in quanto sempre di più emerge come in virtù del difetto organizzativo il medico non possa essere fatto responsabile, mentre tale difetto doveva e poteva essere rimosso dagli organi apicali. Non sembra invece auspicabile estendere alle Asl e ai presidi ospedalieri la responsabilità punitiva degli enti collettivi, anche perché si è venuta a consolidare una responsabilità civile per difetti di organizzazione che sembra attagliarsi perfettamente al particolare illecito da difetto di organizzazione nell’esercizio dell’attività medica dove il difetto finisce per costituire una sorta di condotta e l’illecito offensivo l’evento.
2018
793
812
Goal 16: Peace, justice and strong institutions
Roberto Bartoli
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