La questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo al minimo edittale della fattispecie di produzione e traffico di stupefacenti prevista dal comma 1 dell’art. 73 T.U. Stupefacenti, offre l’occasione per compiere alcune considerazioni sugli orientamenti della Corte in tema di sindacato di proporzione sulle scelte sanzionatorie. Sul punto sono ormai individuabili due prospettive: da un lato, quella tradizionale basata sul tertium comparationis e le “rime obbligate”, volta a tutelare al massimo la discrezionalità del legislatore, ma, a quanto pare, incapace di dare piena attuazione alla Costituzione; dall’altro lato, v’è la prospettiva più recente che fa riferimento a ungiudizio di proporzione/ragionevolezza intrinseca e alla possibilità di scegliere tra più soluzioni di disciplina, prospettiva diretta ad estendere i margini per accogliere le questioni di illegittimità, ma che presenta il rischio di ampliare eccessivamente la discrezionalità della Corte. Ammesso che, al solo fine di dare piena attuazione alla Costituzione, si pone la necessità di rivedere l’eccessivo rigore della prima prospettiva, tuttavia c’è da chiedersi se tale obiettivo non possa essere raggiunto attraverso una rivisitazione meno radicale della prospettiva tradizionale, che invece di attribuire più discrezionalità alla Corte, si muove nel solco della obbligatorietà, rafforzando tuttavia il ragionamento argomentativo che sta alla base dell’unica scelta possibile.
La Corte costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza via / Roberto Bartoli. - In: DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. - ISSN 2039-1676. - ELETTRONICO. - (2019), pp. 139-153.
La Corte costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza via
Roberto Bartoli
2019
Abstract
La questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo al minimo edittale della fattispecie di produzione e traffico di stupefacenti prevista dal comma 1 dell’art. 73 T.U. Stupefacenti, offre l’occasione per compiere alcune considerazioni sugli orientamenti della Corte in tema di sindacato di proporzione sulle scelte sanzionatorie. Sul punto sono ormai individuabili due prospettive: da un lato, quella tradizionale basata sul tertium comparationis e le “rime obbligate”, volta a tutelare al massimo la discrezionalità del legislatore, ma, a quanto pare, incapace di dare piena attuazione alla Costituzione; dall’altro lato, v’è la prospettiva più recente che fa riferimento a ungiudizio di proporzione/ragionevolezza intrinseca e alla possibilità di scegliere tra più soluzioni di disciplina, prospettiva diretta ad estendere i margini per accogliere le questioni di illegittimità, ma che presenta il rischio di ampliare eccessivamente la discrezionalità della Corte. Ammesso che, al solo fine di dare piena attuazione alla Costituzione, si pone la necessità di rivedere l’eccessivo rigore della prima prospettiva, tuttavia c’è da chiedersi se tale obiettivo non possa essere raggiunto attraverso una rivisitazione meno radicale della prospettiva tradizionale, che invece di attribuire più discrezionalità alla Corte, si muove nel solco della obbligatorietà, rafforzando tuttavia il ragionamento argomentativo che sta alla base dell’unica scelta possibile.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



