La L. 19 ottobre 2017, n. 155, all’art. 2, comma 1, lett. d), aveva previsto, per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, l’adozione di un unico modello processuale disciplinato in conformità all’art. 15 l.fall. In origine, quel modello avrebbe dovuto tradursi in un vero e proprio procedimento unico nel quale sarebbero dovute confluire “tutte le domande e istanze, anche contrapposte, di creditori, pubblico ministero e debitore, in vista della adozione o dell’omologazione, da parte dell’organo giurisdizionale competente, della soluzione più appropriata alle situazioni di crisi o di insolvenza accertate, nel pieno rispetto del contraddittorio su tutte le istanze avanzate” (così la Relazione di accompagnamento al disegno di legge delega presentato alla fine del 2015 da Renato Rordorf al Ministro). Il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, regolato dagli artt. 40 ss. del Codice, è strutturato però in modo diverso: sebbene la domanda sia disciplinata alla stessa maniera dall’art. 40, i procedimenti sono tenuti distinti, e regolati da norme differenti. Nel commento alle norme del Codice, l’A. analizza i diversi snodi nei quali il legislatore delegato ha affrontato il problema del raccordo tra concordato, accordi e fallimento: ciò sia in primo grado, dove le soluzioni sono in larga parte riprese dalla sistemazione offerta dalle Sezioni Unite con le pronunce 15 maggio 2015, n. 9934, 9935 e 9936, sia in fase di impugnazione, dove la questione delicata che il Codice ha cercato di risolvere è quella del raccordo tra gli effetti prodotti dall’accoglimento del reclamo avverso il decreto di omologa o avverso la sentenza di fallimento, con revoca del fallimento, in un caso, e del concordato o dell’accordo di ristrutturazione, nell’altro.
L’accesso alle procedure di regolazione nel codice della crisi e dell’insolvenza / ilaria pagni. - In: IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI. - ISSN 0394-2740. - STAMPA. - (2019), pp. 549-562.
L’accesso alle procedure di regolazione nel codice della crisi e dell’insolvenza
ilaria pagni
2019
Abstract
La L. 19 ottobre 2017, n. 155, all’art. 2, comma 1, lett. d), aveva previsto, per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, l’adozione di un unico modello processuale disciplinato in conformità all’art. 15 l.fall. In origine, quel modello avrebbe dovuto tradursi in un vero e proprio procedimento unico nel quale sarebbero dovute confluire “tutte le domande e istanze, anche contrapposte, di creditori, pubblico ministero e debitore, in vista della adozione o dell’omologazione, da parte dell’organo giurisdizionale competente, della soluzione più appropriata alle situazioni di crisi o di insolvenza accertate, nel pieno rispetto del contraddittorio su tutte le istanze avanzate” (così la Relazione di accompagnamento al disegno di legge delega presentato alla fine del 2015 da Renato Rordorf al Ministro). Il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, regolato dagli artt. 40 ss. del Codice, è strutturato però in modo diverso: sebbene la domanda sia disciplinata alla stessa maniera dall’art. 40, i procedimenti sono tenuti distinti, e regolati da norme differenti. Nel commento alle norme del Codice, l’A. analizza i diversi snodi nei quali il legislatore delegato ha affrontato il problema del raccordo tra concordato, accordi e fallimento: ciò sia in primo grado, dove le soluzioni sono in larga parte riprese dalla sistemazione offerta dalle Sezioni Unite con le pronunce 15 maggio 2015, n. 9934, 9935 e 9936, sia in fase di impugnazione, dove la questione delicata che il Codice ha cercato di risolvere è quella del raccordo tra gli effetti prodotti dall’accoglimento del reclamo avverso il decreto di omologa o avverso la sentenza di fallimento, con revoca del fallimento, in un caso, e del concordato o dell’accordo di ristrutturazione, nell’altro.File | Dimensione | Formato | |
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