Il lavoro si propone di ricostruire le principali questioni problematiche sottese all’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. in un contesto nel quale non sono stati ancora adottati provvedimenti normativi prefigurati dal Titolo V della Costituzione (mancano, in particolare, la compiuta attuazione degli artt. 118 e 119 Cost., la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materie diverse da quella sanitaria e dei c.d. “fabbisogni standard”, la revisione degli statuti speciali). Il lavoro si interroga su questo problema preliminare, aggravato da una caratteristica peculiare del nostro ordinamento, ovvero quel “regionalismo differenziato di fatto” che vede nella prassi differenze marcate tra le Regioni anche con riferimento al loro rendimento istituzionale. Anche per questo l’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. costituisce una scelta istituzionale rilevante, una grande questione nazionale che dovrebbe coinvolgere, prima dello stesso avvio delle trattative con le singole Regioni, il Parlamento nazionale. Esso dovrebbe pronunciarsi innanzitutto sulle condizioni e sui criteri finalizzati al riconoscimento delle «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», e ciò sia per evitare un approccio potenzialmente “discriminatorio” all’avvio delle trattative sia, più concretamente, per un governo realistico del processo. Tuttavia, non è stato questo l’approccio prescelto nella fase iniziale della XVIII legislatura. Le bozze di intesa pubblicate nel febbraio 2019 sono il frutto di una trattativa il Governo nazionale e tre Regioni (Lombardia, Veneto, Emilia). Dalla lettura dei testi emerge con chiarezza il discutibile tentativo delle Regioni di utilizzare l’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. come una sorta di improprio surrogato di specialità, avendo richiesto forme e condizioni particolari di autonomia rispettivamente in ventitré (Veneto) e in venti materie (Lombardia). Viceversa, una tesi di fondo sostenuta nel lavoro è quella per cui attraverso tale disposizione è possibile alleggerire, più o meno estesamente, per determinate Regioni le limitazioni della potestà legislativa e amministrativa poste alle Regioni in generale ma non configurare nuove specialità, oltre a quelle indicate nell'art. 116, comma 1, Cost. Nell’ultima parte del lavoro sono affrontati i nodi problematici più evidenti riferiti: ai contenuti delle intese, alla stregua delle bozze pubblicate nel febbraio 2019, con il dubbio ricorso, per alcuni profili decisivi, a D.p.c.m.; alla procedura di approvazione delle leggi attuative delle intese stesse, a proposito della quale appare imprescindibile riconoscere alle Camere un ruolo non meramente ratificatorio; alla durata e alla revocabilità dell’autonomia differenziata.

Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost / Giovanni Tarli Barbieri. - In: OSSERVATORIO SULLE FONTI. - ISSN 2038-5633. - ELETTRONICO. - 2019:(2019), pp. 1-32.

Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost.

Giovanni Tarli Barbieri
2019

Abstract

Il lavoro si propone di ricostruire le principali questioni problematiche sottese all’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. in un contesto nel quale non sono stati ancora adottati provvedimenti normativi prefigurati dal Titolo V della Costituzione (mancano, in particolare, la compiuta attuazione degli artt. 118 e 119 Cost., la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materie diverse da quella sanitaria e dei c.d. “fabbisogni standard”, la revisione degli statuti speciali). Il lavoro si interroga su questo problema preliminare, aggravato da una caratteristica peculiare del nostro ordinamento, ovvero quel “regionalismo differenziato di fatto” che vede nella prassi differenze marcate tra le Regioni anche con riferimento al loro rendimento istituzionale. Anche per questo l’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. costituisce una scelta istituzionale rilevante, una grande questione nazionale che dovrebbe coinvolgere, prima dello stesso avvio delle trattative con le singole Regioni, il Parlamento nazionale. Esso dovrebbe pronunciarsi innanzitutto sulle condizioni e sui criteri finalizzati al riconoscimento delle «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», e ciò sia per evitare un approccio potenzialmente “discriminatorio” all’avvio delle trattative sia, più concretamente, per un governo realistico del processo. Tuttavia, non è stato questo l’approccio prescelto nella fase iniziale della XVIII legislatura. Le bozze di intesa pubblicate nel febbraio 2019 sono il frutto di una trattativa il Governo nazionale e tre Regioni (Lombardia, Veneto, Emilia). Dalla lettura dei testi emerge con chiarezza il discutibile tentativo delle Regioni di utilizzare l’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. come una sorta di improprio surrogato di specialità, avendo richiesto forme e condizioni particolari di autonomia rispettivamente in ventitré (Veneto) e in venti materie (Lombardia). Viceversa, una tesi di fondo sostenuta nel lavoro è quella per cui attraverso tale disposizione è possibile alleggerire, più o meno estesamente, per determinate Regioni le limitazioni della potestà legislativa e amministrativa poste alle Regioni in generale ma non configurare nuove specialità, oltre a quelle indicate nell'art. 116, comma 1, Cost. Nell’ultima parte del lavoro sono affrontati i nodi problematici più evidenti riferiti: ai contenuti delle intese, alla stregua delle bozze pubblicate nel febbraio 2019, con il dubbio ricorso, per alcuni profili decisivi, a D.p.c.m.; alla procedura di approvazione delle leggi attuative delle intese stesse, a proposito della quale appare imprescindibile riconoscere alle Camere un ruolo non meramente ratificatorio; alla durata e alla revocabilità dell’autonomia differenziata.
2019
2019
1
32
Goal 16: Peace, justice and strong institutions
Giovanni Tarli Barbieri
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