Come conseguenza della scelta di affrontare in modo unitario la crisi e l’insolvenza del debitore indipendentemente dalla natura (civile, professionale, agricola, commerciale), dalle dimensioni e dalla struttura di questi, la legge delega (l. 19 ottobre 2017, n. 155), all’art. 2, comma 1, lett. d), aveva previsto, per l’accesso alle diverse forme di regolazione, l’adozione di un unico modello processuale, da disciplinare in conformità all’art. 15 l. fall. In origine, quel modello avrebbe dovuto tradursi in un vero e proprio procedimento unico nel quale sarebbero dovute confluire tutte le domande e istanze contrapposte, di creditori, pubblico ministero e debitore. Il Codice della crisi ha tuttavia strutturato in modo diverso il cd. procedimento unitario di cui agli artt. 40 ss.: solo la domanda è regolata alla stessa maniera; i procedimenti sono invece tenuti distinti, e disciplinati in modo differente. L’art. 7 prevede che, affinché le domande siano trattate “in unico procedimento”, ogni domanda sopravvenuta sia riunita a quella già pendente. Oltre ad offrire una panoramica di quei procedimenti, il commento si sofferma sul tema del rapporto tra concordato, accordi e fallimento: ciò sia in primo grado, dove le soluzioni del legislatore delegato sono in larga parte riprese dalla sistemazione offerta dalle Sezioni Unite con le pronunce 15 maggio 2015, n. 9934, 9935 e 9936, sia in fase di impugnazione, dove la questione più delicata che il Codice ha cercato di risolvere è quella del raccordo tra gli effetti prodotti dall’accoglimento del reclamo avverso il decreto di omologa o avverso la sentenza di fallimento, con revoca del fallimento, in un caso, e dell’omologazione del concordato o dell’accordo di ristrutturazione, nell’altro.

Codice della crisi e dell’insolvenza: il procedimento unitario / Ilaria Pagni. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - (2019), pp. 1157-1173.

Codice della crisi e dell’insolvenza: il procedimento unitario

Ilaria Pagni
2019

Abstract

Come conseguenza della scelta di affrontare in modo unitario la crisi e l’insolvenza del debitore indipendentemente dalla natura (civile, professionale, agricola, commerciale), dalle dimensioni e dalla struttura di questi, la legge delega (l. 19 ottobre 2017, n. 155), all’art. 2, comma 1, lett. d), aveva previsto, per l’accesso alle diverse forme di regolazione, l’adozione di un unico modello processuale, da disciplinare in conformità all’art. 15 l. fall. In origine, quel modello avrebbe dovuto tradursi in un vero e proprio procedimento unico nel quale sarebbero dovute confluire tutte le domande e istanze contrapposte, di creditori, pubblico ministero e debitore. Il Codice della crisi ha tuttavia strutturato in modo diverso il cd. procedimento unitario di cui agli artt. 40 ss.: solo la domanda è regolata alla stessa maniera; i procedimenti sono invece tenuti distinti, e disciplinati in modo differente. L’art. 7 prevede che, affinché le domande siano trattate “in unico procedimento”, ogni domanda sopravvenuta sia riunita a quella già pendente. Oltre ad offrire una panoramica di quei procedimenti, il commento si sofferma sul tema del rapporto tra concordato, accordi e fallimento: ciò sia in primo grado, dove le soluzioni del legislatore delegato sono in larga parte riprese dalla sistemazione offerta dalle Sezioni Unite con le pronunce 15 maggio 2015, n. 9934, 9935 e 9936, sia in fase di impugnazione, dove la questione più delicata che il Codice ha cercato di risolvere è quella del raccordo tra gli effetti prodotti dall’accoglimento del reclamo avverso il decreto di omologa o avverso la sentenza di fallimento, con revoca del fallimento, in un caso, e dell’omologazione del concordato o dell’accordo di ristrutturazione, nell’altro.
2019
1157
1173
Ilaria Pagni
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