Inquadrata la questione affrontata dalla Cassazione in quella più generale dell'oggetto del processo nell'impugnativa del licenziamento, l’A. ipotizza una distribuzione dei carichi probatori, in caso di giustificato motivo oggettivo, diversa da quella ritenuta dalle sentenze in commento. E conclude nel senso che i fatti della cui dimostrazione è gravato il datore di lavoro, relativamente ai posti di lavoro nei quali il lavoratore potrebbe essere impiegato, debbano essere comunque circoscritti in base alle contestazioni del dipendente (gravando così sul datore di lavoro l’onere di provare l’inesistenza delle sole posizioni alternative contestate dal lavoratore), sostenendo che la mancanza di occupazioni alternative non faccia parte della fattispecie estintiva, della cui dimostrazione è gravato il datore di lavoro, e che il repechage rappresenti una sorta di contro-eccezione del lavoratore, il quale allora è chiamato ad eccepire che, se pure esistevano i presupposti oggettivi richiesti per l’esercizio del potere di recesso, tuttavia quell’esercizio è impedito dalla possibilità di adibire il dipendente a posizioni lavorative alternative.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repechage: la Cassazione ritorna sugli oneri di allegazione e prova / pagni ilaria. - ELETTRONICO. - (2016), pp. 1-10.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repechage: la Cassazione ritorna sugli oneri di allegazione e prova
pagni ilaria
2016
Abstract
Inquadrata la questione affrontata dalla Cassazione in quella più generale dell'oggetto del processo nell'impugnativa del licenziamento, l’A. ipotizza una distribuzione dei carichi probatori, in caso di giustificato motivo oggettivo, diversa da quella ritenuta dalle sentenze in commento. E conclude nel senso che i fatti della cui dimostrazione è gravato il datore di lavoro, relativamente ai posti di lavoro nei quali il lavoratore potrebbe essere impiegato, debbano essere comunque circoscritti in base alle contestazioni del dipendente (gravando così sul datore di lavoro l’onere di provare l’inesistenza delle sole posizioni alternative contestate dal lavoratore), sostenendo che la mancanza di occupazioni alternative non faccia parte della fattispecie estintiva, della cui dimostrazione è gravato il datore di lavoro, e che il repechage rappresenti una sorta di contro-eccezione del lavoratore, il quale allora è chiamato ad eccepire che, se pure esistevano i presupposti oggettivi richiesti per l’esercizio del potere di recesso, tuttavia quell’esercizio è impedito dalla possibilità di adibire il dipendente a posizioni lavorative alternative.File | Dimensione | Formato | |
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Pagni, Licenziamento per gmo, Giuslavorista, 2016.pdf
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