Analizzando il delicato rapporto tra effettività ed efficienza nella giurisdizione amministrativa, il contributo esamina le trasformazioni del giudizio amministrativo partendo dalle riflessioni contenute in un celebre scritto di Capaccioli (“Per l’effettività della giustizia amministrativa (saggio sul giudicato amministrativo)”, nel quale l’autore si interrogava sulla possibilità di ritenere che l’effetto di annullamento non fosse l’unico che il processo amministrativo produce), per arrivare al giorno d’oggi, quando, in nome del principio di effettività, la giurisdizione amministrativa di legittimità, storicamente strutturata come un giudizio incentrato sulla legittimità di un atto, rispetto al quale solo l’interesse legittimo oppositivo poteva ricevere tutela (ed anch’esso solo a condizione che all’effetto demolitorio del provvedimento annullato si accompagnasse un chiaro effetto conformativo), si è aperto ad azioni analoghe a quelle del processo civile, sia pure con le specificità necessarie alla natura delle situazioni soggettive che ne sono oggetto. Ed ha permesso così di assicurare al privato il bene della vita cui aspira anche in caso di interesse pretensivo, il quale, per il fatto di mirare ad un facere dell’amministrazione, non è garantito dalla sola pronuncia di annullamento, che raramente si presenta come autonomamente satisfattiva, ma richiede l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale. Rivista peer-reviewed.
La giurisdizione tra effettività ed efficienza / ilaria pagni. - In: DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO. - ISSN 0393-1315. - STAMPA. - 2:(2016), pp. 401-431.
La giurisdizione tra effettività ed efficienza
ilaria pagni
2016
Abstract
Analizzando il delicato rapporto tra effettività ed efficienza nella giurisdizione amministrativa, il contributo esamina le trasformazioni del giudizio amministrativo partendo dalle riflessioni contenute in un celebre scritto di Capaccioli (“Per l’effettività della giustizia amministrativa (saggio sul giudicato amministrativo)”, nel quale l’autore si interrogava sulla possibilità di ritenere che l’effetto di annullamento non fosse l’unico che il processo amministrativo produce), per arrivare al giorno d’oggi, quando, in nome del principio di effettività, la giurisdizione amministrativa di legittimità, storicamente strutturata come un giudizio incentrato sulla legittimità di un atto, rispetto al quale solo l’interesse legittimo oppositivo poteva ricevere tutela (ed anch’esso solo a condizione che all’effetto demolitorio del provvedimento annullato si accompagnasse un chiaro effetto conformativo), si è aperto ad azioni analoghe a quelle del processo civile, sia pure con le specificità necessarie alla natura delle situazioni soggettive che ne sono oggetto. Ed ha permesso così di assicurare al privato il bene della vita cui aspira anche in caso di interesse pretensivo, il quale, per il fatto di mirare ad un facere dell’amministrazione, non è garantito dalla sola pronuncia di annullamento, che raramente si presenta come autonomamente satisfattiva, ma richiede l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale. Rivista peer-reviewed.File | Dimensione | Formato | |
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