Il saggio affronta il tema della responsabilità civile dell’atleta minore di età per le lesioni arrecate al suo avversario durante lo svolgimento di una competizione di carattere dilettantistico. Operando una valutazione plurima e differenziata della complessa attività sportiva, si sottolinea la distinzione tra gli aspetti strutturali e funzionali che si riconnettono alla responsabilità di coloro che, a vario titolo, partecipano allo svolgimento dell’attività sportiva dai profili di responsabilità che riguardano i soggetti che assistono all’evento sportivo. In questa logica, ai fini della responsabilità dell’atleta, particolare rilievo è attribuito alla c.d. scriminante sportiva - e, in particolare, alle peculiarità applicative che ad essa si riconnettono ove si tratti di valutare il fatto lesivo di un minore di età - alla delimitazione dell’area del rischio consentito, alla valenza rivestita dalle regole federali nel giudizio di responsabilità civile e alla loro interrelazione con il neminem laedere Successivamente, si analizza il contenuto degli obblighi di controllo, di vigilanza e di direzione che incombono su colui che promuove lo svolgimento dell’evento sportivo; contenuto che deve essere individuato in concreto, in funzione della capacità dei soggetti che partecipano all’attività sportiva, dei mezzi utilizzati, del tipo e della natura dell’incontro e delle sue finalità, si da determinare, in taluni casi, l’applicazione dell’art. 2050 c.c. con tutte le conseguenze che da tale norma derivano anche in sede probatoria.
La responsabilità dei genitori di sportivi minorenni / putorti vincenzo. - In: LE CORTI FIORENTINE. - ISSN 2385-1279. - STAMPA. - I:(2019), pp. 1-32.
La responsabilità dei genitori di sportivi minorenni
putorti vincenzo
2019
Abstract
Il saggio affronta il tema della responsabilità civile dell’atleta minore di età per le lesioni arrecate al suo avversario durante lo svolgimento di una competizione di carattere dilettantistico. Operando una valutazione plurima e differenziata della complessa attività sportiva, si sottolinea la distinzione tra gli aspetti strutturali e funzionali che si riconnettono alla responsabilità di coloro che, a vario titolo, partecipano allo svolgimento dell’attività sportiva dai profili di responsabilità che riguardano i soggetti che assistono all’evento sportivo. In questa logica, ai fini della responsabilità dell’atleta, particolare rilievo è attribuito alla c.d. scriminante sportiva - e, in particolare, alle peculiarità applicative che ad essa si riconnettono ove si tratti di valutare il fatto lesivo di un minore di età - alla delimitazione dell’area del rischio consentito, alla valenza rivestita dalle regole federali nel giudizio di responsabilità civile e alla loro interrelazione con il neminem laedere Successivamente, si analizza il contenuto degli obblighi di controllo, di vigilanza e di direzione che incombono su colui che promuove lo svolgimento dell’evento sportivo; contenuto che deve essere individuato in concreto, in funzione della capacità dei soggetti che partecipano all’attività sportiva, dei mezzi utilizzati, del tipo e della natura dell’incontro e delle sue finalità, si da determinare, in taluni casi, l’applicazione dell’art. 2050 c.c. con tutte le conseguenze che da tale norma derivano anche in sede probatoria.File | Dimensione | Formato | |
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