Con la sentenza n. 6/2020 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto, a prescindere da una espressa previsione legislativa, la legittimazione a ricorrere degli enti esponenziali a tutela degli interessi diffusi. Pur mossa dall’intento di ampliare il grado di tutela assicurato dall’ordinamento, tale soluzione appare fondata su premesse fragili, soprattutto riguardo alla natura della posizione soggettiva garantita e all’oggetto del processo. In particolare, la sentenza porta alla luce la prassi creativa del giudice amministrativo in punto di situazioni soggettive: un approccio consolidato, ma poco rigoroso, perché apre il processo a interessi non qualificati o, più spesso, non differenziati. Osservata da questo punto di vista, la pronuncia si rivela problematica non soltanto perché tiene in vita una concezione oggettiva del processo che mal si concilia con il quadro vigente, ma anche perché demanda al giudice scelte di valore che, in un ordinamento democratico, dovrebbero invece spettare al legislatore.
La legittimazione a ricorrere delle associazioni : fuga in avanti o ritorno al passato? / MANNUCCI, GIULIA. - In: GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1591-559X. - STAMPA. - (2020), pp. 529-536.
La legittimazione a ricorrere delle associazioni : fuga in avanti o ritorno al passato?
MANNUCCI, GIULIA
2020
Abstract
Con la sentenza n. 6/2020 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto, a prescindere da una espressa previsione legislativa, la legittimazione a ricorrere degli enti esponenziali a tutela degli interessi diffusi. Pur mossa dall’intento di ampliare il grado di tutela assicurato dall’ordinamento, tale soluzione appare fondata su premesse fragili, soprattutto riguardo alla natura della posizione soggettiva garantita e all’oggetto del processo. In particolare, la sentenza porta alla luce la prassi creativa del giudice amministrativo in punto di situazioni soggettive: un approccio consolidato, ma poco rigoroso, perché apre il processo a interessi non qualificati o, più spesso, non differenziati. Osservata da questo punto di vista, la pronuncia si rivela problematica non soltanto perché tiene in vita una concezione oggettiva del processo che mal si concilia con il quadro vigente, ma anche perché demanda al giudice scelte di valore che, in un ordinamento democratico, dovrebbero invece spettare al legislatore.File | Dimensione | Formato | |
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