Il saggio opera una ricognizione delle modificazioni del codice civile introdotte contestualmente al Codice della crisi, ma già in vigore dal 16 marzo di quest’anno. La trattazione si appunta, innanzi tutto, sui nuovi doveri di istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della prevenzione della crisi, sanciti per tutte le imprese collettive dal secondo comma dell’art. 2086 c.c. e replicati nella riformulazione degli artt. 2257, 2380 bis, 2409 e 2475 c.c. Esaminate tali disposizioni e la loro diversa portata alla luce del contesto sistematico in cui si iscrivono nei singoli tipi societari, lo studio affronta anche l’impatto della novella sulla disciplina della società a responsabilità limitata: dall’estensione della disciplina dettata per l’amministrazione delegata della s.p.a. (art. 2381 c.c.) alla restaurazione dell’azione dei creditori sociali e della denuncia di gravi irregolarità, anche in assenza di organo di controllo, sino alla sensibile riduzione delle soglie il cui superamento impone la nomina dei sindaci o del revisore. Da ultimo viene considerato il criterio di quantificazione del danno conseguente alla prosecuzione dell’attività d’impresa in violazione dei doveri di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale imposti dall’art. 2486 c.c. al verificarsi di una causa di scioglimento, che costituisce tuttora l’addebito più frequentemente ascritto ad amministratori e sindaci nelle azioni di responsabilità promosse in sede concorsuale.

Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture / N. Abriani, A. Rossi. - In: LE SOCIETÀ. - ISSN 1591-2094. - STAMPA. - (2019), pp. 393-412.

Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture

N. Abriani;
2019

Abstract

Il saggio opera una ricognizione delle modificazioni del codice civile introdotte contestualmente al Codice della crisi, ma già in vigore dal 16 marzo di quest’anno. La trattazione si appunta, innanzi tutto, sui nuovi doveri di istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della prevenzione della crisi, sanciti per tutte le imprese collettive dal secondo comma dell’art. 2086 c.c. e replicati nella riformulazione degli artt. 2257, 2380 bis, 2409 e 2475 c.c. Esaminate tali disposizioni e la loro diversa portata alla luce del contesto sistematico in cui si iscrivono nei singoli tipi societari, lo studio affronta anche l’impatto della novella sulla disciplina della società a responsabilità limitata: dall’estensione della disciplina dettata per l’amministrazione delegata della s.p.a. (art. 2381 c.c.) alla restaurazione dell’azione dei creditori sociali e della denuncia di gravi irregolarità, anche in assenza di organo di controllo, sino alla sensibile riduzione delle soglie il cui superamento impone la nomina dei sindaci o del revisore. Da ultimo viene considerato il criterio di quantificazione del danno conseguente alla prosecuzione dell’attività d’impresa in violazione dei doveri di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale imposti dall’art. 2486 c.c. al verificarsi di una causa di scioglimento, che costituisce tuttora l’addebito più frequentemente ascritto ad amministratori e sindaci nelle azioni di responsabilità promosse in sede concorsuale.
2019
393
412
N. Abriani, A. Rossi
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