L’Autore esamina la sentenza della Corte costituzionale n. 278/2020 mettendone in evidenza meriti e limiti. In particolare, sul piano dei limiti, si sottolinea come il risultato, peraltro condivisibile, di un’applicazione delle ipotesi sospensive della prescrizione connesse al Covid ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore, venga raggiunto eludendo la questione della irretroattività/retroattività: anche accogliendo l’idea che l’art. 83, comma 4, integri l’art. 159, comma 1, c.p., non si può considerare rispettata l’irretroattività dell’art. 25, comma 2, Cost. per il solo fatto che la norma integrata preesisteva, anche perché così ritenendo si introdurrebbe un principio generale per cui ogni volta che c’è un’integrazione, per il rispetto dei principi di garanzia, si deve guardare alla norma integrata e non anche a quella integratrice: si pensi a cosa vorrebbe dire questo principio rispetto alle fattispecie incriminatrici. Insomma, qualificata come sostanziale tutta la disciplina della prescrizione, alla fine si è aggirato il problema della irretroattività/retroattività della disciplina. Sarebbe stato meglio qualificare l’art. 83, comma 4, come disciplina processuale e ritenere operante il tempus regit actum.

Con una finta la Consulta aggira il problema della irretroattività/retroattività della sospensione della prescrizione connessa al Covid. Considerazioni a margine di Corte cost., sent. 23 dicembre 2020, n. 278 / Roberto Bartoli. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - STAMPA. - (2021), pp. 1-11.

Con una finta la Consulta aggira il problema della irretroattività/retroattività della sospensione della prescrizione connessa al Covid. Considerazioni a margine di Corte cost., sent. 23 dicembre 2020, n. 278

Roberto Bartoli
2021

Abstract

L’Autore esamina la sentenza della Corte costituzionale n. 278/2020 mettendone in evidenza meriti e limiti. In particolare, sul piano dei limiti, si sottolinea come il risultato, peraltro condivisibile, di un’applicazione delle ipotesi sospensive della prescrizione connesse al Covid ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore, venga raggiunto eludendo la questione della irretroattività/retroattività: anche accogliendo l’idea che l’art. 83, comma 4, integri l’art. 159, comma 1, c.p., non si può considerare rispettata l’irretroattività dell’art. 25, comma 2, Cost. per il solo fatto che la norma integrata preesisteva, anche perché così ritenendo si introdurrebbe un principio generale per cui ogni volta che c’è un’integrazione, per il rispetto dei principi di garanzia, si deve guardare alla norma integrata e non anche a quella integratrice: si pensi a cosa vorrebbe dire questo principio rispetto alle fattispecie incriminatrici. Insomma, qualificata come sostanziale tutta la disciplina della prescrizione, alla fine si è aggirato il problema della irretroattività/retroattività della disciplina. Sarebbe stato meglio qualificare l’art. 83, comma 4, come disciplina processuale e ritenere operante il tempus regit actum.
2021
1
11
Goal 16: Peace, justice and strong institutions
Roberto Bartoli
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