Inserita nel codice penale nel 2019, la fattispecie incriminatrice del c.d. Revenge porn cerca di contenere gli effetti perversi legati alla “digitalizzazione” (auto o eteroprodotta) della propria intimità sessuale (quale nuova modalità di estrinsecazione della libertà sessuale). Ad essere sanzionata, tuttavia, non è ogni forma di diffusione non consensuale di fotografie o immagini aventi contenuto sessuale, per quanto disdicevole e lesiva si possa ritenere tale attività. L’art. 612-ter c.p., infatti, ha come retroterra inespresso – e quindi come presupposto – la formazione “intra-relazionale” del materiale “a contenuto sessualmente esplicito”, ossia la sua formazione ad opera degli stessi soggetti che ivi sono rappresentati. Nel rispetto dell’istanza di legalità e frammentarietà dell’intervento punitivo, il lavoro affronta la corretta perimetrazione dello spazio operativo della fattispecie, anche in rapporto ad altre disposizioni esistenti (in primis, gli artt. 615-bis e 617-septies c.p.). La specificità dell’art. 612-ter c.p. risiede, in particolare, nella distorsione del fine (privato) per cui il materiale a contenuto sessualmente esplicito è stato in origine realizzato nel contesto relazionale. È questo contesto a lasciar presumere, in effetti, la lealtà e il reciproco affidamento di quanti sono coinvolti nell’atto sessuale consensualmente ripreso o fotografato; la diffusione all’esterno di tale materiale segna, per converso, la rottura del “rapporto fiduciario” tra le parti, giustificandone il rigore sanzionatorio in quanto aggressione proveniente dall’interno dell’intimità relazionale. *** Included in the Italian Penal Code in 2019, the offense of so-called Revenge porn attempts to limit the perverse effects associated with the “digitalization” (by both oneself and others) of people’s sexual intimacy (understood as a new way of expressing sexual freedom). However, not every form of non-consensual disclosure of pictures or videos with a sexual content, though deplorable, is criminalized. The specificity of Art. 612-ter of the Italian Penal Code lies in the distortion of the (private) purpose for which the material was originally made in the relational context. Starting with a discussion of the principles of legality and selection of criminalized conduct, the essay focuses on what ought to be the correct ambit of the offense, also in relation to other existing provisions (first of all, article 615-bis and article 617-septies of the Italian Penal Code).

Ai confini del c.d. Revenge porn. Tessere di un mosaico normativo / Paonessa, Caterina. - In: CRIMINALIA. - ISSN 1972-3857. - STAMPA. - (2021), pp. 283-298.

Ai confini del c.d. Revenge porn. Tessere di un mosaico normativo

Paonessa, Caterina
2021

Abstract

Inserita nel codice penale nel 2019, la fattispecie incriminatrice del c.d. Revenge porn cerca di contenere gli effetti perversi legati alla “digitalizzazione” (auto o eteroprodotta) della propria intimità sessuale (quale nuova modalità di estrinsecazione della libertà sessuale). Ad essere sanzionata, tuttavia, non è ogni forma di diffusione non consensuale di fotografie o immagini aventi contenuto sessuale, per quanto disdicevole e lesiva si possa ritenere tale attività. L’art. 612-ter c.p., infatti, ha come retroterra inespresso – e quindi come presupposto – la formazione “intra-relazionale” del materiale “a contenuto sessualmente esplicito”, ossia la sua formazione ad opera degli stessi soggetti che ivi sono rappresentati. Nel rispetto dell’istanza di legalità e frammentarietà dell’intervento punitivo, il lavoro affronta la corretta perimetrazione dello spazio operativo della fattispecie, anche in rapporto ad altre disposizioni esistenti (in primis, gli artt. 615-bis e 617-septies c.p.). La specificità dell’art. 612-ter c.p. risiede, in particolare, nella distorsione del fine (privato) per cui il materiale a contenuto sessualmente esplicito è stato in origine realizzato nel contesto relazionale. È questo contesto a lasciar presumere, in effetti, la lealtà e il reciproco affidamento di quanti sono coinvolti nell’atto sessuale consensualmente ripreso o fotografato; la diffusione all’esterno di tale materiale segna, per converso, la rottura del “rapporto fiduciario” tra le parti, giustificandone il rigore sanzionatorio in quanto aggressione proveniente dall’interno dell’intimità relazionale. *** Included in the Italian Penal Code in 2019, the offense of so-called Revenge porn attempts to limit the perverse effects associated with the “digitalization” (by both oneself and others) of people’s sexual intimacy (understood as a new way of expressing sexual freedom). However, not every form of non-consensual disclosure of pictures or videos with a sexual content, though deplorable, is criminalized. The specificity of Art. 612-ter of the Italian Penal Code lies in the distortion of the (private) purpose for which the material was originally made in the relational context. Starting with a discussion of the principles of legality and selection of criminalized conduct, the essay focuses on what ought to be the correct ambit of the offense, also in relation to other existing provisions (first of all, article 615-bis and article 617-septies of the Italian Penal Code).
2021
283
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Paonessa, Caterina
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