La questione della natura dell’azione revocatoria ha sempre esercitato un grande fascino sul piano teorico, oltre ad avere, naturalmente, estrema rilevanza sul piano applicativo nella risposta ai quesiti relativi al momento di produzione degli effetti della pronuncia, alla possibilità di una interruzione della prescrizione a mezzo di un atto di costituzione in mora, alla natura del debito restitutorio, alla decorrenza degli interessi, all’ammissibilità dell’azione avanzata, dopo l’apertura del concorso, nei confronti di una curatela fallimentare. L’Autrice reputa che, nonostante la posizione assunta dalla Cassazione (Cass. n. 12476/2020) nel senso della costitutività dell’azione, vi siano ancora spazi per riflettere sul ruolo dell’intervento giudiziale nell’inefficacia dell’atto revocabile, ed affronta il tema sulla scorta dell’indagine compiuta anni addietro con riferimento alle impugnative negoziali civilistiche, individuando gli argomenti utilizzati allora per suggerire che si torni ancora a riflettere sull’azione revocatoria, ordinaria e fallimentare. La sentenza, infatti, non priva l’atto della sua efficacia ma è chiamata ad accertare se e quando sono scattati i limiti al potere di disposizione del debitore le cui conseguenze sono subite anche dal terzo, sia esso l’acquirente o l’ulteriore creditore, nel caso di pagamenti o costituzione di garanzie. Con la revocatoria il giudice accerta che non vi sono, nel patrimonio del debitore, beni sufficienti ad assicurare la realizzazione coattiva del diritto di credito, per prevenire una lesione irreparabile di quel diritto e conservare a disposizione del creditore quanto necessario ad assicurare il successo dell’azione esecutiva.

La natura dell’azione revocatoria / ilaria pagni. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - 6:(2021), pp. 821-832.

La natura dell’azione revocatoria

ilaria pagni
2021

Abstract

La questione della natura dell’azione revocatoria ha sempre esercitato un grande fascino sul piano teorico, oltre ad avere, naturalmente, estrema rilevanza sul piano applicativo nella risposta ai quesiti relativi al momento di produzione degli effetti della pronuncia, alla possibilità di una interruzione della prescrizione a mezzo di un atto di costituzione in mora, alla natura del debito restitutorio, alla decorrenza degli interessi, all’ammissibilità dell’azione avanzata, dopo l’apertura del concorso, nei confronti di una curatela fallimentare. L’Autrice reputa che, nonostante la posizione assunta dalla Cassazione (Cass. n. 12476/2020) nel senso della costitutività dell’azione, vi siano ancora spazi per riflettere sul ruolo dell’intervento giudiziale nell’inefficacia dell’atto revocabile, ed affronta il tema sulla scorta dell’indagine compiuta anni addietro con riferimento alle impugnative negoziali civilistiche, individuando gli argomenti utilizzati allora per suggerire che si torni ancora a riflettere sull’azione revocatoria, ordinaria e fallimentare. La sentenza, infatti, non priva l’atto della sua efficacia ma è chiamata ad accertare se e quando sono scattati i limiti al potere di disposizione del debitore le cui conseguenze sono subite anche dal terzo, sia esso l’acquirente o l’ulteriore creditore, nel caso di pagamenti o costituzione di garanzie. Con la revocatoria il giudice accerta che non vi sono, nel patrimonio del debitore, beni sufficienti ad assicurare la realizzazione coattiva del diritto di credito, per prevenire una lesione irreparabile di quel diritto e conservare a disposizione del creditore quanto necessario ad assicurare il successo dell’azione esecutiva.
2021
6
821
832
ilaria pagni
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