Il lavoro affronta il problema della qualificazione del contratto di mutuo fondiario come contratto reale o consensuale. Le disposizioni del Testo Unico Bancario definiscono credito fondiario la fattispecie che ha per oggetto la concessione, da parte di istituti di credito, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili1 ed assegnano a tale fattispecie negoziale una serie di vantaggi disciplinari, tra cui la idoneità del contratto a valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e la possibilità di procedere al recupero forzoso del credito senza dover notificare il titolo contrattuale esecutivo. Tuttavia, nella fase di esecuzione, sovente insorge tra debitore e creditore contrapposizione circa l’idoneità del mutuo fondiario a costituire un valido titolo esecutivo perché non vi è unanimità di vedute sul momento di perfezionamento del contratto. Il problema specifico attiene alle diverse modalità di attribuzione del denaro ed alla loro idoneità a rappresentare una consegna valida ai fini della conclusione del contratto di mutuo. The articole's topic is the problem of qualifying the mortage agreement as a real or consensual contract. The TUB define mortage agreement as the contract wich has as its object the granting, by credit institutions, of medium and long-term loans guaranteed by a first degree mortgage on real estate and assign to this negotiation case a series of disciplinary advantages, including the suitability of the contract as an enforceable title pursuant to art. 474 c.p.c. and the possibility of proceeding with the forced recovery of the credit without having to notify the enforceable contract title. However, in the execution phase, a dispute often arises between debtor and creditor regarding the suitability of the land loan to constitute a valid enforceable title because there is no unanimity of views on the moment of completion of the contract. The specific problem concerns the different methods of allocating money and their suitability to represent a valid delivery for the purposes of concluding the loan agreement.

Mutuo fondiario e forme di consegna del denaro / Daniela Marcello. - In: RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO. - ISSN 2279-9737. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 197-228.

Mutuo fondiario e forme di consegna del denaro

Daniela Marcello
2022

Abstract

Il lavoro affronta il problema della qualificazione del contratto di mutuo fondiario come contratto reale o consensuale. Le disposizioni del Testo Unico Bancario definiscono credito fondiario la fattispecie che ha per oggetto la concessione, da parte di istituti di credito, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili1 ed assegnano a tale fattispecie negoziale una serie di vantaggi disciplinari, tra cui la idoneità del contratto a valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e la possibilità di procedere al recupero forzoso del credito senza dover notificare il titolo contrattuale esecutivo. Tuttavia, nella fase di esecuzione, sovente insorge tra debitore e creditore contrapposizione circa l’idoneità del mutuo fondiario a costituire un valido titolo esecutivo perché non vi è unanimità di vedute sul momento di perfezionamento del contratto. Il problema specifico attiene alle diverse modalità di attribuzione del denaro ed alla loro idoneità a rappresentare una consegna valida ai fini della conclusione del contratto di mutuo. The articole's topic is the problem of qualifying the mortage agreement as a real or consensual contract. The TUB define mortage agreement as the contract wich has as its object the granting, by credit institutions, of medium and long-term loans guaranteed by a first degree mortgage on real estate and assign to this negotiation case a series of disciplinary advantages, including the suitability of the contract as an enforceable title pursuant to art. 474 c.p.c. and the possibility of proceeding with the forced recovery of the credit without having to notify the enforceable contract title. However, in the execution phase, a dispute often arises between debtor and creditor regarding the suitability of the land loan to constitute a valid enforceable title because there is no unanimity of views on the moment of completion of the contract. The specific problem concerns the different methods of allocating money and their suitability to represent a valid delivery for the purposes of concluding the loan agreement.
2022
197
228
Daniela Marcello
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