Di fronte al dilagare del fenomeno delle violenze fisiche, sessuali e psicologiche contro le donne (c.d. violenza di genere), e in seguito alla ratifica italiana della Convenzione di Istanbul, che impone l'implementazione di misure penali ed extra-penali tali da garantire un'effettiva tutela delle vittime, il Governo ha fatto nuovamente ricorso alla decretazione d'urgenza. Il d.l. n. 93/2013, con le modifiche apportate in sede di conversione dalla l. n. 119/2013, interviene sotto vari profili. Per quanto riguarda le principali norme penali sostanziali, si introducono circostanze aggravanti per i casi ove l'offesa sia una donna in stato di gravidanza, ove l'agente sia o sia stato partner sentimentale o coniuge, e per le violenze perpetrate in presenza o ai danni di minori. Viene altresì disposta - con una norma controversa, modificata in sede di conversione - l'irrevocabilità della querela per le ipotesi più gravi del delitto di atti persecutori. Le misure in questione, pur in gran parte condivisibili, ampliano a dismisura la “discrezionalità sanzionatoria” degli organi giudicanti, e - ponendosi ancora in un'ottica emergenziale - procrastinano ulteriormente la doverosa riforma sistematica dei delitti contro la persona. Riforma resasi quanto mai necessaria per evitare vistose sproporzioni di trattamento (come potrebbe essere il caso di condotte violente gravissime - quali lo sfiguramento a mezzo acido - sanzionabili, ove concorrano attenuanti del tutto eterogenee come le c.d. 'generiche', con un minimo di tre mesi di reclusione [artt. 582, 583 c.p.]).

Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere / Francesco Macri. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - STAMPA. - (2014), pp. 11-17.

Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere

Francesco Macri
2014

Abstract

Di fronte al dilagare del fenomeno delle violenze fisiche, sessuali e psicologiche contro le donne (c.d. violenza di genere), e in seguito alla ratifica italiana della Convenzione di Istanbul, che impone l'implementazione di misure penali ed extra-penali tali da garantire un'effettiva tutela delle vittime, il Governo ha fatto nuovamente ricorso alla decretazione d'urgenza. Il d.l. n. 93/2013, con le modifiche apportate in sede di conversione dalla l. n. 119/2013, interviene sotto vari profili. Per quanto riguarda le principali norme penali sostanziali, si introducono circostanze aggravanti per i casi ove l'offesa sia una donna in stato di gravidanza, ove l'agente sia o sia stato partner sentimentale o coniuge, e per le violenze perpetrate in presenza o ai danni di minori. Viene altresì disposta - con una norma controversa, modificata in sede di conversione - l'irrevocabilità della querela per le ipotesi più gravi del delitto di atti persecutori. Le misure in questione, pur in gran parte condivisibili, ampliano a dismisura la “discrezionalità sanzionatoria” degli organi giudicanti, e - ponendosi ancora in un'ottica emergenziale - procrastinano ulteriormente la doverosa riforma sistematica dei delitti contro la persona. Riforma resasi quanto mai necessaria per evitare vistose sproporzioni di trattamento (come potrebbe essere il caso di condotte violente gravissime - quali lo sfiguramento a mezzo acido - sanzionabili, ove concorrano attenuanti del tutto eterogenee come le c.d. 'generiche', con un minimo di tre mesi di reclusione [artt. 582, 583 c.p.]).
2014
11
17
Francesco Macri
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificatore per citare o creare un link a questa risorsa: https://hdl.handle.net/2158/1281427
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact