Il legislatore tedesco ha recentemente proceduto ad una incisiva riforma della legislazione penale sessuale: il 10 novembre 2016 è difatti entrata in vigore una disciplina su molti punti innovativa. La norma di maggiore impatto, giuridico ma anche mediatico/simbolico, è senz'altro il § 177/1 StGB, che sancisce – per la prima volta in un grande ordinamento di Civil Law – la punibilità degli atti sessuali “meramente dissensuali”, cioè commessi “contro la volontà riconoscibile” della vittima, senza necessità di violenza, minaccia ecc. Ulteriore modifica rilevante è poi l'incriminazione di nuovo conio degli atti sessuali commessi “a sorpresa”, così come quella delle molestie sessuali. Entrambe sono dovute all'intento del legislatore – fortemente pressato dall'opinione pubblica – di impedire che si ripetano fatti come quelli del Capodanno 2016 a Colonia e ad Amburgo, notte nella quale si verificarono aggressioni e molestie sessuali di gruppo ai danni di centinaia di donne, e in relazione alle quali non vi sono state condanne sostanziali a causa – oltre che di difficoltà nell'identificazione dei responsabili – del mancato utilizzo di violenza o minaccia (intesi secondo la giurisprudenza del BGH) da parte degli autori, i quali invece si erano avvalsi delle condizioni di affollamento e confusione. In risposta a tali eventi, è stato altresì introdotto un peculiare delitto “accessorio” (§ 184j StGB)che sanziona sostanzialmente la mera partecipazione ad un gruppo, qualora quest'ultimo induca uno dei membri a commettere un reato sessuale: non essendo richiesto alcun contributo di compartecipazione (morale o materiale, ai sensi dei §§ 25-27 StGB), la fattispecie in questione appare – a meno di interventi giurisprudenziali “ortopedici” – in patente contrasto con i principi generali, sancendo una sorta di “responsabilità per fatto altrui”. Siffatta previsione, pertanto, si connota per una strumentalizzazione simbolica del diritto penale che, a differenza di altre norme, non appare accompagnata da un adeguato potenziamento funzionale della tutela del bene giuridico di riferimento (la libertà sessuale). In un'ottica complessiva, tuttavia, va osservato come la suddetta ombra (così come altre minori) sia affiancata da importanti luci, a partire dalla svolta “consensualistica” del Sexualstrafrecht tedesco, che ad avviso dello scrivente consentono un giudizio globalmente positivo – pur con talune riserve – sulla riforma.

La riforma dei reati sessuali in Germania. Centralità del dissenso e “tolleranza zero” verso le molestie sessuali tra diritto penale simbolico e potenziamento effettivo della tutela della sfera sessuale / Francesco Macri. - In: DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. - ISSN 2240-7618. - ELETTRONICO. - (2016), pp. 0-0.

La riforma dei reati sessuali in Germania. Centralità del dissenso e “tolleranza zero” verso le molestie sessuali tra diritto penale simbolico e potenziamento effettivo della tutela della sfera sessuale

Francesco Macri
2016

Abstract

Il legislatore tedesco ha recentemente proceduto ad una incisiva riforma della legislazione penale sessuale: il 10 novembre 2016 è difatti entrata in vigore una disciplina su molti punti innovativa. La norma di maggiore impatto, giuridico ma anche mediatico/simbolico, è senz'altro il § 177/1 StGB, che sancisce – per la prima volta in un grande ordinamento di Civil Law – la punibilità degli atti sessuali “meramente dissensuali”, cioè commessi “contro la volontà riconoscibile” della vittima, senza necessità di violenza, minaccia ecc. Ulteriore modifica rilevante è poi l'incriminazione di nuovo conio degli atti sessuali commessi “a sorpresa”, così come quella delle molestie sessuali. Entrambe sono dovute all'intento del legislatore – fortemente pressato dall'opinione pubblica – di impedire che si ripetano fatti come quelli del Capodanno 2016 a Colonia e ad Amburgo, notte nella quale si verificarono aggressioni e molestie sessuali di gruppo ai danni di centinaia di donne, e in relazione alle quali non vi sono state condanne sostanziali a causa – oltre che di difficoltà nell'identificazione dei responsabili – del mancato utilizzo di violenza o minaccia (intesi secondo la giurisprudenza del BGH) da parte degli autori, i quali invece si erano avvalsi delle condizioni di affollamento e confusione. In risposta a tali eventi, è stato altresì introdotto un peculiare delitto “accessorio” (§ 184j StGB)che sanziona sostanzialmente la mera partecipazione ad un gruppo, qualora quest'ultimo induca uno dei membri a commettere un reato sessuale: non essendo richiesto alcun contributo di compartecipazione (morale o materiale, ai sensi dei §§ 25-27 StGB), la fattispecie in questione appare – a meno di interventi giurisprudenziali “ortopedici” – in patente contrasto con i principi generali, sancendo una sorta di “responsabilità per fatto altrui”. Siffatta previsione, pertanto, si connota per una strumentalizzazione simbolica del diritto penale che, a differenza di altre norme, non appare accompagnata da un adeguato potenziamento funzionale della tutela del bene giuridico di riferimento (la libertà sessuale). In un'ottica complessiva, tuttavia, va osservato come la suddetta ombra (così come altre minori) sia affiancata da importanti luci, a partire dalla svolta “consensualistica” del Sexualstrafrecht tedesco, che ad avviso dello scrivente consentono un giudizio globalmente positivo – pur con talune riserve – sulla riforma.
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Francesco Macri
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