La tematica del contrasto penale al fenomeno della corruzione tra privati è ormai da anni al centro del dibattito penalistico italiano, sebbene la fattispecie criminosa di cui all'art. 2635 c.c. sia stata sostanzialmente ignorata nella prassi applicativa delle aule giudiziarie. Al riguardo, l' indubbiamente "dinamica" storia normativa del delitto de quo si è recentemente arricchita di un nuovo capitolo legislativo, a seguito dell'entrata in vigore della l. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. "legge spazzacorrotti"), la quale ha introdotto il regime di procedibilità d'ufficio – precedentemente previsto solo in caso di "distorsione della concorrenza" – per tutte le ipotesi criminose di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c. La modifica in questione è senz'altro condivisibile, visto che la procedibilità a querela (che rappresentava in precedenza la regola) era da molti anni oggetto di critiche da parte di osservatori internazionali e della prevalente dottrina, sottolineandosene – come si vedrà – innanzitutto l'evidente incompatibilità con un modello pubblicistico di incriminazione della corruzione privata, ma altresì la non funzionalità rispetto ad un modello privatistico (incentrato sulla tutela degli interessi aziendali).
La corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): i recenti ritocchi della legge “spazzacorrotti” (l. n. 3/2019) e i problemi di fondo della disciplina italiana alla luce dell'esperienza comparatistica / Francesco Macri. - In: CRIMINALIA. - ISSN 1972-3857. - STAMPA. - (2019), pp. 405-436.
La corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): i recenti ritocchi della legge “spazzacorrotti” (l. n. 3/2019) e i problemi di fondo della disciplina italiana alla luce dell'esperienza comparatistica
Francesco Macri
2019
Abstract
La tematica del contrasto penale al fenomeno della corruzione tra privati è ormai da anni al centro del dibattito penalistico italiano, sebbene la fattispecie criminosa di cui all'art. 2635 c.c. sia stata sostanzialmente ignorata nella prassi applicativa delle aule giudiziarie. Al riguardo, l' indubbiamente "dinamica" storia normativa del delitto de quo si è recentemente arricchita di un nuovo capitolo legislativo, a seguito dell'entrata in vigore della l. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. "legge spazzacorrotti"), la quale ha introdotto il regime di procedibilità d'ufficio – precedentemente previsto solo in caso di "distorsione della concorrenza" – per tutte le ipotesi criminose di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c. La modifica in questione è senz'altro condivisibile, visto che la procedibilità a querela (che rappresentava in precedenza la regola) era da molti anni oggetto di critiche da parte di osservatori internazionali e della prevalente dottrina, sottolineandosene – come si vedrà – innanzitutto l'evidente incompatibilità con un modello pubblicistico di incriminazione della corruzione privata, ma altresì la non funzionalità rispetto ad un modello privatistico (incentrato sulla tutela degli interessi aziendali).I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.