L'articolo fa il punto su una riflessione svolta in un più ampio studio monografico di prossima pubblicazione. Nell’enunciare i principi di redazione del bilancio di esercizio l’art. 2423-bis, co., n. 1-bis, c.c., stabilisce che «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto». Alla luce di tale norma si pone il problema della rappresentazione contabile di quei contratti, come il leasing, «nei quali il diritto di proprietà è esautorato fino al limite della rottura». Al contempo emerge un diritto di godimento dei beni (c.d. right of use) il cui valore economico, secondo i principi contabili internazionali, deve essere iscritto nello stato patrimoniale dell’utilizzatore della cosa in leasing, anziché in quello del concedente. In tale dibattito, tuttora aperto, in cui necessariamente si confrontano diversi linguaggi e statuti epistemologici, riecheggiano le classiche categorie civilistiche, dalla proprietà al contratto. Si ha però la netta impressione di un loro progressivo svilimento, anche perché scalzate da strumenti e concetti propri della cultura giuridica di common law. The essay takes stock of a discussion carried out in a larger monographic study soon to be published. In setting out the principles for the preparation of the financial statements, art. 2423-bis, co. 1, n. 1-bis the Italian Civil Code establishes that «the detection and presentation of items is carried out taking into account the substance of the transaction or contract». In the light of this rule, the problem arises of the accounting representation of those contracts, such as leasing, «in which the right of ownership is deprived to the limit of the breaking». At the same time, a right of use of the assets emerges, whose economic value, according to the international accounting standards, must be recorded in the balance sheet of the lessee, rather than in that of the lessor. In this debate, still open, in which different languages and epistemological statutes necessarily confront each other, the classic civilistic categories echo, from property to contract. However, there is the clear impression of their progressive devaluation, also because they are undermined by concepts coming from a common law legal culture.

Leasing nel bilancio e revisione delle categorie del diritto civile / Andrea Bucelli. - In: PERSONA E MERCATO. - ISSN 2239-8570. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 1-15.

Leasing nel bilancio e revisione delle categorie del diritto civile

Andrea Bucelli
2022

Abstract

L'articolo fa il punto su una riflessione svolta in un più ampio studio monografico di prossima pubblicazione. Nell’enunciare i principi di redazione del bilancio di esercizio l’art. 2423-bis, co., n. 1-bis, c.c., stabilisce che «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto». Alla luce di tale norma si pone il problema della rappresentazione contabile di quei contratti, come il leasing, «nei quali il diritto di proprietà è esautorato fino al limite della rottura». Al contempo emerge un diritto di godimento dei beni (c.d. right of use) il cui valore economico, secondo i principi contabili internazionali, deve essere iscritto nello stato patrimoniale dell’utilizzatore della cosa in leasing, anziché in quello del concedente. In tale dibattito, tuttora aperto, in cui necessariamente si confrontano diversi linguaggi e statuti epistemologici, riecheggiano le classiche categorie civilistiche, dalla proprietà al contratto. Si ha però la netta impressione di un loro progressivo svilimento, anche perché scalzate da strumenti e concetti propri della cultura giuridica di common law. The essay takes stock of a discussion carried out in a larger monographic study soon to be published. In setting out the principles for the preparation of the financial statements, art. 2423-bis, co. 1, n. 1-bis the Italian Civil Code establishes that «the detection and presentation of items is carried out taking into account the substance of the transaction or contract». In the light of this rule, the problem arises of the accounting representation of those contracts, such as leasing, «in which the right of ownership is deprived to the limit of the breaking». At the same time, a right of use of the assets emerges, whose economic value, according to the international accounting standards, must be recorded in the balance sheet of the lessee, rather than in that of the lessor. In this debate, still open, in which different languages and epistemological statutes necessarily confront each other, the classic civilistic categories echo, from property to contract. However, there is the clear impression of their progressive devaluation, also because they are undermined by concepts coming from a common law legal culture.
2022
1
15
Goal 3: Good health and well-being
Goal 8: Decent work and economic growth
Goal 12: Responsible consumption and production
Andrea Bucelli
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