L’A. esamina l’alternativa tra liquidazione giudiziale, da una parte, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dall’altra, attraverso il modo in cui il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che impone l’esame in via prioritaria della domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, ha disciplinato le regole processuali di quell’alternativa. E ciò sia nel primo grado di giudizio (in cui gli artt. da 40 a 49, grazie soprattutto alle modifiche apportate dal decreto di recepimento della Direttiva Insolvency, consentono di immaginare un unico giudizio e non unicamente la somma di più procedimenti distinti) sia nei gradi successivi (specialmente, per questi, nell’eventuale altalena degli effetti tra esiti del primo grado, del reclamo e del giudizio di cassazione). In particolare, l’introduzione dei commi 9 e 10 nell’art. 40 ad opera del decreto di recepimento della Direttiva porta all’attenzione dell’interprete un tema che non può essere eluso, ovvero quello dell’oggetto del giudizio nel procedimento unitario e, con esso, l’interrogativo circa il se e il come l’alternativa tra le diverse forme di regolazione della crisi possa essere letta con le categorie del diritto processuale generale.
L’alternativa tra la liquidazione giudiziale e gli strumenti di regolazione della crisi / Ilaria Pagni. - In: IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI. - ISSN 0394-2740. - STAMPA. - (2022), pp. 1195-1205.
L’alternativa tra la liquidazione giudiziale e gli strumenti di regolazione della crisi
Ilaria Pagni
2022
Abstract
L’A. esamina l’alternativa tra liquidazione giudiziale, da una parte, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dall’altra, attraverso il modo in cui il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che impone l’esame in via prioritaria della domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, ha disciplinato le regole processuali di quell’alternativa. E ciò sia nel primo grado di giudizio (in cui gli artt. da 40 a 49, grazie soprattutto alle modifiche apportate dal decreto di recepimento della Direttiva Insolvency, consentono di immaginare un unico giudizio e non unicamente la somma di più procedimenti distinti) sia nei gradi successivi (specialmente, per questi, nell’eventuale altalena degli effetti tra esiti del primo grado, del reclamo e del giudizio di cassazione). In particolare, l’introduzione dei commi 9 e 10 nell’art. 40 ad opera del decreto di recepimento della Direttiva porta all’attenzione dell’interprete un tema che non può essere eluso, ovvero quello dell’oggetto del giudizio nel procedimento unitario e, con esso, l’interrogativo circa il se e il come l’alternativa tra le diverse forme di regolazione della crisi possa essere letta con le categorie del diritto processuale generale.File | Dimensione | Formato | |
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