La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l’art. 1, comma 198, L. 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui limita ad alcuni soggetti la soddisfazione del credito vantato nei confronti di un soggetto destinatario di un provvedimento di confisca di prevenzione. I terzi creditori nell’ambito del procedimento di prevenzione sono tutelati solamente nei procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011). Tuttavia, suscita perplessità la Legge di stabilità 2013 che disciplina procedure di accertamento dei crediti rispetto alle quali i legittimati ad agire sono circoscritti in determinate categorie. Si verificano esclusioni irragionevoli "ratione temporis" per taluni soggetti, con riguardo al soddisfacimento del credito. La pronuncia in esame permette di passare in rassegna la disciplina della tutela dei terzi creditori, in un ambito che oscilla tra l’esigenza di effettività delle misure ablative e di soddisfazione dei diritti privati per i creditori incolpevoli e in buona fede. Constitutional Court declared unconstitutional, in reason of the violation of the art. 3 e 41 Cost., art. 1, comma 194, of l. 24 December 2012, n. 228, in the segment that limits to certain subjects the satisfaction of the claim towards someone targeted by preventive confiscation. Third-party creditors, in case of a preventive procedure, are guaranteed only by procedures which have begun before 13 October 2011. Otherwise, 2013 Stability law disciplines special procedures, by means of which only certain categories are entitled to act. This provokes some concerns: for example, certain subjects would be excluded unreasonably "ratione temporis". This recent Court’s ruling allows to examine the discipline of third-party creditors tutelage, in between the demand for an effective confiscation and the creditors’ claim, which are blameless and in "bona fides".

La Corte costituzionale dichiara illegittime le limitazioni alle categorie dei terzi che vantano crediti sui beni confiscati / Giuseppe Mazza. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - STAMPA. - (2020), pp. 77-83.

La Corte costituzionale dichiara illegittime le limitazioni alle categorie dei terzi che vantano crediti sui beni confiscati

Giuseppe Mazza
2020

Abstract

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l’art. 1, comma 198, L. 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui limita ad alcuni soggetti la soddisfazione del credito vantato nei confronti di un soggetto destinatario di un provvedimento di confisca di prevenzione. I terzi creditori nell’ambito del procedimento di prevenzione sono tutelati solamente nei procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011). Tuttavia, suscita perplessità la Legge di stabilità 2013 che disciplina procedure di accertamento dei crediti rispetto alle quali i legittimati ad agire sono circoscritti in determinate categorie. Si verificano esclusioni irragionevoli "ratione temporis" per taluni soggetti, con riguardo al soddisfacimento del credito. La pronuncia in esame permette di passare in rassegna la disciplina della tutela dei terzi creditori, in un ambito che oscilla tra l’esigenza di effettività delle misure ablative e di soddisfazione dei diritti privati per i creditori incolpevoli e in buona fede. Constitutional Court declared unconstitutional, in reason of the violation of the art. 3 e 41 Cost., art. 1, comma 194, of l. 24 December 2012, n. 228, in the segment that limits to certain subjects the satisfaction of the claim towards someone targeted by preventive confiscation. Third-party creditors, in case of a preventive procedure, are guaranteed only by procedures which have begun before 13 October 2011. Otherwise, 2013 Stability law disciplines special procedures, by means of which only certain categories are entitled to act. This provokes some concerns: for example, certain subjects would be excluded unreasonably "ratione temporis". This recent Court’s ruling allows to examine the discipline of third-party creditors tutelage, in between the demand for an effective confiscation and the creditors’ claim, which are blameless and in "bona fides".
2020
Giuseppe Mazza
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