Dalle sue prime applicazioni l’ordine europeo di indagine (OEI) ha mostrato delle criticità che hanno sollecitato la giurisprudenza di legittimità in più momenti. Anzitempo, il raccordo tra la direttiva europea di previsione e il decreto legislativo per il riconoscimento interno, aveva smosso l’interesse della dottrina; con le prime esplicazioni concrete, affiorano in superficie le malcelate contraddizioni. Con questa pronuncia la Cassazione ritorna sul problema delle sanzioni processuali in caso di vizi formali della procedura di esecuzione dell’OEI, rivedendo un precedente orientamento che mostrava la possibilità di applicare il regime di nullità generale ex art. 178, lett. c), c.p.p. La sentenza muove dal necessario bilanciamento tra principi costituzionali (artt. 3 e 24 Cost.) verso le funzioni e finalità dell’attività d’indagine all’interno di un procedimento penale. Il pregio della sentenza è di prendere una netta posizione rispetto ai precedenti orientamenti di legittimità, con riferimento ad eventuali vizi formali durante la procedura passiva dell’OEI. Sembra affiorare un diktat dal seguente tenore: è opportuno salvaguardare l’attività investigativa, qualora le garanzie costituzionali dell’indagato non abbiano subito un concreto pregiudizio. Since its first applications, the European Investigation Order (EIO) has shown some criticalities that have prompted the Supreme Court in several moments. Earlier, the link between the European Forecasting Directive and the Legislative Decree on Internal Recognition shook the interest of doctrine; with this ruling the Court of Cassation returns to the problem of procedural sanctions in case of formal defects of the procedure for the execution of the EIO, reviewing an earlier orientation that showed the possibility of applying the general invalidity regime pursuant to art. 178, first paragraph, lett. c) Criminal Procedure Code. The decision is based on the necessary balance between constitutional principles (art. 3 and 24 of the Constitution) and the functions and purposes of the investigation activity in criminal proceedings. The value of the judgment is to take a clear position with regard to the precedent guidelines, with reference to possible formal defects during the passive procedure of the EIO. A diktat of the following tenor seems to emerge: the investigative activity should be safeguarded where the constitutional guarantees of the suspected person have not been materially prejudiced.

Ordine europeo di indagine: la forma soccombe davanti alla sostanziale assenza di pregiudizio / Giuseppe Mazza. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - STAMPA. - (2021), pp. 1343-1351.

Ordine europeo di indagine: la forma soccombe davanti alla sostanziale assenza di pregiudizio

Giuseppe Mazza
2021

Abstract

Dalle sue prime applicazioni l’ordine europeo di indagine (OEI) ha mostrato delle criticità che hanno sollecitato la giurisprudenza di legittimità in più momenti. Anzitempo, il raccordo tra la direttiva europea di previsione e il decreto legislativo per il riconoscimento interno, aveva smosso l’interesse della dottrina; con le prime esplicazioni concrete, affiorano in superficie le malcelate contraddizioni. Con questa pronuncia la Cassazione ritorna sul problema delle sanzioni processuali in caso di vizi formali della procedura di esecuzione dell’OEI, rivedendo un precedente orientamento che mostrava la possibilità di applicare il regime di nullità generale ex art. 178, lett. c), c.p.p. La sentenza muove dal necessario bilanciamento tra principi costituzionali (artt. 3 e 24 Cost.) verso le funzioni e finalità dell’attività d’indagine all’interno di un procedimento penale. Il pregio della sentenza è di prendere una netta posizione rispetto ai precedenti orientamenti di legittimità, con riferimento ad eventuali vizi formali durante la procedura passiva dell’OEI. Sembra affiorare un diktat dal seguente tenore: è opportuno salvaguardare l’attività investigativa, qualora le garanzie costituzionali dell’indagato non abbiano subito un concreto pregiudizio. Since its first applications, the European Investigation Order (EIO) has shown some criticalities that have prompted the Supreme Court in several moments. Earlier, the link between the European Forecasting Directive and the Legislative Decree on Internal Recognition shook the interest of doctrine; with this ruling the Court of Cassation returns to the problem of procedural sanctions in case of formal defects of the procedure for the execution of the EIO, reviewing an earlier orientation that showed the possibility of applying the general invalidity regime pursuant to art. 178, first paragraph, lett. c) Criminal Procedure Code. The decision is based on the necessary balance between constitutional principles (art. 3 and 24 of the Constitution) and the functions and purposes of the investigation activity in criminal proceedings. The value of the judgment is to take a clear position with regard to the precedent guidelines, with reference to possible formal defects during the passive procedure of the EIO. A diktat of the following tenor seems to emerge: the investigative activity should be safeguarded where the constitutional guarantees of the suspected person have not been materially prejudiced.
2021
Giuseppe Mazza
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