La nota commenta criticamente l'ordinanza 30970/2022 della Corte di Cassazione, secondo la quale, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito dell’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, previsto dall’art. 18, co. 7, l. n. 300/1970, concerne anche l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. repêchage); alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 59/2021 e n. 125/2022, la violazione dell’obbligo di repêchage determina l’applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, co. 4, l. n. 300/1970.
L’applicazione della tutela reintegratoria in caso di licenziamento economico illegittimo per violazione dell’obbligo di repêchage: il dado è tratto? / W. Chiaromonte. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - STAMPA. - (2023), pp. 85-90.
L’applicazione della tutela reintegratoria in caso di licenziamento economico illegittimo per violazione dell’obbligo di repêchage: il dado è tratto?
W. Chiaromonte
2023
Abstract
La nota commenta criticamente l'ordinanza 30970/2022 della Corte di Cassazione, secondo la quale, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito dell’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, previsto dall’art. 18, co. 7, l. n. 300/1970, concerne anche l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. repêchage); alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 59/2021 e n. 125/2022, la violazione dell’obbligo di repêchage determina l’applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, co. 4, l. n. 300/1970.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.