Nello scenario giuridico italiano sono frequenti i casi di coesistenza e conflitto fra marchi simili o uguali ed i rischi di confusione fra marchi e nomi di dominio, insegne, ditte, ragioni sociali e de- nominazioni sociali. Sia nei casi di coesistenza di marchi patronimici simili o uguali, sia nei casi in cui più imprenditori adottino un segno distintivo uguale ad un marchio già registrato da terzi, sarà necessario effettuare opportune valutazioni sul rischio di confusione che potrebbe derivare dall’uso dello stesso segno nel mercato da parte di più soggetti. In caso di conflitto fra marchi simili o uguali coesistenti, sarà necessario prestare attenzione ai settori di mercato, all’(eventua- le) estensione della protezione accordata ai marchi celebri (ossia alla c.d. protezione ultramerce- logica) e alle diverse circostanze che di volta in volta possono condizionare il giudizio. Il nostro ordinamento tende ad attribuire un’ampia tutela al titolare di un marchio registrato (e quindi an- che al titolare di un marchio patronimico registrato). Secondo l’id quod plerumque accidit, il tito- lare di un marchio (patronimico) registrato che agisce a difesa dei suoi diritti di privativa potrà godere di una forte protezione nelle ipotesi in cui i terzi usino impropriamente (e/o con modalità tali da generare confusione nel mercato) altri segni distintivi simili o uguali al coesistente mar- chio (patronimico) registrato. Ne consegue che, in generale, la registrazione di un marchio pa- tronimico comprime a terzi la libertà d’uso di un omonimo segno negli stessi settori merceologi- ci sia come marchio, sia come nome di dominio, sia come insegna, sia come ditta, sia come ra- gione sociale, sia come denominazione sociale.
La tutela dei marchi patronimici registrati nei casi di confusione con altri segni distintivi simili o uguali coesistenti / Dario Mastrelia. - In: IL DIRITTO INDUSTRIALE. - ISSN 1720-4453. - STAMPA. - (2015), pp. 492-501.
La tutela dei marchi patronimici registrati nei casi di confusione con altri segni distintivi simili o uguali coesistenti
Dario Mastrelia
2015
Abstract
Nello scenario giuridico italiano sono frequenti i casi di coesistenza e conflitto fra marchi simili o uguali ed i rischi di confusione fra marchi e nomi di dominio, insegne, ditte, ragioni sociali e de- nominazioni sociali. Sia nei casi di coesistenza di marchi patronimici simili o uguali, sia nei casi in cui più imprenditori adottino un segno distintivo uguale ad un marchio già registrato da terzi, sarà necessario effettuare opportune valutazioni sul rischio di confusione che potrebbe derivare dall’uso dello stesso segno nel mercato da parte di più soggetti. In caso di conflitto fra marchi simili o uguali coesistenti, sarà necessario prestare attenzione ai settori di mercato, all’(eventua- le) estensione della protezione accordata ai marchi celebri (ossia alla c.d. protezione ultramerce- logica) e alle diverse circostanze che di volta in volta possono condizionare il giudizio. Il nostro ordinamento tende ad attribuire un’ampia tutela al titolare di un marchio registrato (e quindi an- che al titolare di un marchio patronimico registrato). Secondo l’id quod plerumque accidit, il tito- lare di un marchio (patronimico) registrato che agisce a difesa dei suoi diritti di privativa potrà godere di una forte protezione nelle ipotesi in cui i terzi usino impropriamente (e/o con modalità tali da generare confusione nel mercato) altri segni distintivi simili o uguali al coesistente mar- chio (patronimico) registrato. Ne consegue che, in generale, la registrazione di un marchio pa- tronimico comprime a terzi la libertà d’uso di un omonimo segno negli stessi settori merceologi- ci sia come marchio, sia come nome di dominio, sia come insegna, sia come ditta, sia come ra- gione sociale, sia come denominazione sociale.File | Dimensione | Formato | |
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