L’AI Act erige le fondamenta dell’approccio europeo alla regolazione dei sistemi di intelligenza artificiale. Tuttavia, se dal lato della responsabilità civile il legislatore europeo potrà appoggiarsi già su delle solide basi, lo stesso non si può dire per quanto attiene la responsabilità penale. Una futura regolamentazione a livello europeo, infatti, dovrebbe senza dubbio inserirsi in un dedalo di normative già esistenti – tra tutte quella relativa al danno da prodotto – nonché confrontarsi con la più debole competenza dell’Unione Europea sulla materia penale. Uno dei più interessanti campi di intersezione sul quale si porrà l’attenzione – considerato l’impatto dirompente che ha avuto e sta avendo l’IA sul settore biomedicale – è senz’altro la normativa sui dispositivi medici. Una cosa è certa: l’’innesto delle tecnologie di intelligenza artificiale pone nuove sfide per il diritto penale. Si pensi tra tutti ai problemi ricostruttivi del nesso causale fra autore ed evento dannoso legati all’agire autonomo dell’agente artificiale. In tal senso, già sono visibili dei timidi approcci a livello europeo, si pensi ad esempio al Considerando F della proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sull’intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale dove viene dato atto che “è necessario un modello chiaro per attribuire la responsabilità per i potenziali effetti nocivi dei sistemi di IA nel settore del diritto penale“ . Questo intervento mira a fornire una overview di questi delicati incastri. La domanda che guida l’analisi è la seguente: a che livello potrebbe intervenire l’Unione Europea dal punto di vista del diritto penale sostanziale? È veramente necessario un impianto normativo ad hoc o le regole esistenti sono sufficienti?
Intelligenza artificiale, sorveglianza umana e responsabilità penale: prove d'impatto / Alice Giannini. - ELETTRONICO. - (2021), pp. 483-496. (Intervento presentato al convegno La via europea per l'Intelligenza artificiale tenutosi a Venezia, Università Ca' Foscari).
Intelligenza artificiale, sorveglianza umana e responsabilità penale: prove d'impatto
Alice Giannini
2021
Abstract
L’AI Act erige le fondamenta dell’approccio europeo alla regolazione dei sistemi di intelligenza artificiale. Tuttavia, se dal lato della responsabilità civile il legislatore europeo potrà appoggiarsi già su delle solide basi, lo stesso non si può dire per quanto attiene la responsabilità penale. Una futura regolamentazione a livello europeo, infatti, dovrebbe senza dubbio inserirsi in un dedalo di normative già esistenti – tra tutte quella relativa al danno da prodotto – nonché confrontarsi con la più debole competenza dell’Unione Europea sulla materia penale. Uno dei più interessanti campi di intersezione sul quale si porrà l’attenzione – considerato l’impatto dirompente che ha avuto e sta avendo l’IA sul settore biomedicale – è senz’altro la normativa sui dispositivi medici. Una cosa è certa: l’’innesto delle tecnologie di intelligenza artificiale pone nuove sfide per il diritto penale. Si pensi tra tutti ai problemi ricostruttivi del nesso causale fra autore ed evento dannoso legati all’agire autonomo dell’agente artificiale. In tal senso, già sono visibili dei timidi approcci a livello europeo, si pensi ad esempio al Considerando F della proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sull’intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale dove viene dato atto che “è necessario un modello chiaro per attribuire la responsabilità per i potenziali effetti nocivi dei sistemi di IA nel settore del diritto penale“ . Questo intervento mira a fornire una overview di questi delicati incastri. La domanda che guida l’analisi è la seguente: a che livello potrebbe intervenire l’Unione Europea dal punto di vista del diritto penale sostanziale? È veramente necessario un impianto normativo ad hoc o le regole esistenti sono sufficienti?I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.