La verifica, da parte del giudice di merito, della manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo si articola in due momenti distinti, ma coesistenti. In primo luogo, il giudice deve accertare il fatto del licenziamento valutando: se il processo di riorganizzazione o riassetto produttivo sia effettivo, se sussista il nesso di causalità fra quest’ultimo e la perdita del posto di lavoro e se il datore di lavoro non abbia oggettivamente potuto adempiere all’obbligo di repêchage. Nella seconda fase, il giudice deve analizzare le circostanze del caso concreto per determinare se l’insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento sia caratterizzata da una difformità palese rispetto alla mera assenza dei presupposti del licenziamento. Nel caso riscontri tale manifesta alterità il giudice deve necessariamente applicare la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 7 della l. n. 300 del 1970, non residuando margini di valutazione ulteriori.
Il licenziamento illegittimo: la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo / Mazzetti Michele. - In: LABOR. - ISSN 2533-0721. - ELETTRONICO. - 2019:(2019), pp. 391-400.
Il licenziamento illegittimo: la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Mazzetti Michele
2019
Abstract
La verifica, da parte del giudice di merito, della manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo si articola in due momenti distinti, ma coesistenti. In primo luogo, il giudice deve accertare il fatto del licenziamento valutando: se il processo di riorganizzazione o riassetto produttivo sia effettivo, se sussista il nesso di causalità fra quest’ultimo e la perdita del posto di lavoro e se il datore di lavoro non abbia oggettivamente potuto adempiere all’obbligo di repêchage. Nella seconda fase, il giudice deve analizzare le circostanze del caso concreto per determinare se l’insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento sia caratterizzata da una difformità palese rispetto alla mera assenza dei presupposti del licenziamento. Nel caso riscontri tale manifesta alterità il giudice deve necessariamente applicare la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 7 della l. n. 300 del 1970, non residuando margini di valutazione ulteriori.File | Dimensione | Formato | |
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