Con la sentenza n. 67 dell’11 marzo 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6-bis, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 (convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153, istitutiva dell’assegno al nucleo familiare), secondo cui, a differenza di quanto stabilito per i cittadini italiani, il coniuge ed i figli del cittadino straniero non residenti in Italia non integrano il nucleo familiare quale definito all’art. 2, comma 6, dello stesso decreto. Il contributo della pronuncia investe due piani distinti, ancorché collegati. Da un lato, quello dell’affermazione del diritto alla parità di trattamento di alcune categorie di stranieri, entro il perimetro, personale e materiale, delineato dal diritto dell’Unione europea. Dall’altro, quello dei rapporti tra gli ordinamenti giuridici dell’Unione europea e interno con riguardo, in particolare, al potere/dovere di disapplicazione del giudice cd. comune, nell’ottica dell’effettiva applicazione del diritto dell’Unione europea e dell’effettività della tutela dei diritti in questione.

Lunga vita alla disapplicazione immediata (se non si tratta di doppia pregiudizialità): riflessioni a margine della sentenza n. 67/2022 della Corte costituzionale / nicole lazzerini. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - STAMPA. - (2022), pp. 315-327.

Lunga vita alla disapplicazione immediata (se non si tratta di doppia pregiudizialità): riflessioni a margine della sentenza n. 67/2022 della Corte costituzionale

nicole lazzerini
2022

Abstract

Con la sentenza n. 67 dell’11 marzo 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6-bis, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 (convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153, istitutiva dell’assegno al nucleo familiare), secondo cui, a differenza di quanto stabilito per i cittadini italiani, il coniuge ed i figli del cittadino straniero non residenti in Italia non integrano il nucleo familiare quale definito all’art. 2, comma 6, dello stesso decreto. Il contributo della pronuncia investe due piani distinti, ancorché collegati. Da un lato, quello dell’affermazione del diritto alla parità di trattamento di alcune categorie di stranieri, entro il perimetro, personale e materiale, delineato dal diritto dell’Unione europea. Dall’altro, quello dei rapporti tra gli ordinamenti giuridici dell’Unione europea e interno con riguardo, in particolare, al potere/dovere di disapplicazione del giudice cd. comune, nell’ottica dell’effettiva applicazione del diritto dell’Unione europea e dell’effettività della tutela dei diritti in questione.
2022
Goal 16: Peace, justice and strong institutions
nicole lazzerini
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