Il 30 novembre 2023, la Corte di Giustizia ha reso, in seguito ai rinvii pregiudiziali sollevati da alcuni tribunali italiani, la sentenza Ministero dell’Interno (Brochure commune – Refoulement indirect) (cause riunite C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 and C‑328/21) che riguarda, tra l’altro, il rischio di refoulement indiretto derivante dal trasferimento di un richiedente protezione internazionale nell’ambito delle procedure previste dal regolamento Dublino III. Dopo aver esaminato le risposte date dalla Corte alle questioni pregiudiziali oggetto dei rinvii, lo scritto pone l’accento sulla non facile distinzione delineata nella sentenza tra, da un lato, l’ipotesi in cui il giudice dello Stato membro trasferente, davanti al quale è stato presentato un ricorso avverso la decisione di trasferimento, non condivida la valutazione svolta dalle autorità dello Stato membro originariamente competente circa i presupposti della protezione e, dall’altro, la situazione in cui tale giudice ritenga esistente un rischio di refoulement indiretto. Nel primo caso, il giudice ha la facoltà – ma non l’obbligo derivante dal diritto dell’Unione – di disporre l’applicazione della clausola discrezionale, in forza della quale uno Stato membro può dichiararsi competente a esaminare una domanda di protezione internazionale in deroga ai criteri Dublino; nel secondo caso, il giudice ha, invece, un divieto di obbligare il proprio Stato ad esercitare tale discrezionalità. Successivamente, lo scritto si focalizza su tre aspetti principali che emergono dalla sentenza. In primo luogo, l’approccio particolarmente restrittivo adottato dalla Corte in relazione alla nozione di carenze sistemiche. In secondo luogo, il sindacato esperibile dal giudice dello Stato membro trasferente nei confronti della decisione della amministrazione di non dare applicazione alla clausola discrezionale. In terzo luogo, la tipologia di protezione nazionale riconoscibile in seguito all’applicazione della clausola. Infine, lo scritto esamina i principali aspetti oggetto della sentenza alla luce del contenuto del regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione proposto nel nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo di prossima adozione.

Nel nome della fiducia reciproca! La Corte di Giustizia si pronuncia sul rischio di refoulement indiretto nei trasferimenti Dublino: l’unica (e sempre più restrittiva) eccezione delle carenze sistemiche e le (limitate) prerogative del giudice nazionale / Marcella Ferri. - In: EUROJUS. - ISSN 2384-9169. - ELETTRONICO. - (2024), pp. 40-80.

Nel nome della fiducia reciproca! La Corte di Giustizia si pronuncia sul rischio di refoulement indiretto nei trasferimenti Dublino: l’unica (e sempre più restrittiva) eccezione delle carenze sistemiche e le (limitate) prerogative del giudice nazionale

Marcella Ferri
2024

Abstract

Il 30 novembre 2023, la Corte di Giustizia ha reso, in seguito ai rinvii pregiudiziali sollevati da alcuni tribunali italiani, la sentenza Ministero dell’Interno (Brochure commune – Refoulement indirect) (cause riunite C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 and C‑328/21) che riguarda, tra l’altro, il rischio di refoulement indiretto derivante dal trasferimento di un richiedente protezione internazionale nell’ambito delle procedure previste dal regolamento Dublino III. Dopo aver esaminato le risposte date dalla Corte alle questioni pregiudiziali oggetto dei rinvii, lo scritto pone l’accento sulla non facile distinzione delineata nella sentenza tra, da un lato, l’ipotesi in cui il giudice dello Stato membro trasferente, davanti al quale è stato presentato un ricorso avverso la decisione di trasferimento, non condivida la valutazione svolta dalle autorità dello Stato membro originariamente competente circa i presupposti della protezione e, dall’altro, la situazione in cui tale giudice ritenga esistente un rischio di refoulement indiretto. Nel primo caso, il giudice ha la facoltà – ma non l’obbligo derivante dal diritto dell’Unione – di disporre l’applicazione della clausola discrezionale, in forza della quale uno Stato membro può dichiararsi competente a esaminare una domanda di protezione internazionale in deroga ai criteri Dublino; nel secondo caso, il giudice ha, invece, un divieto di obbligare il proprio Stato ad esercitare tale discrezionalità. Successivamente, lo scritto si focalizza su tre aspetti principali che emergono dalla sentenza. In primo luogo, l’approccio particolarmente restrittivo adottato dalla Corte in relazione alla nozione di carenze sistemiche. In secondo luogo, il sindacato esperibile dal giudice dello Stato membro trasferente nei confronti della decisione della amministrazione di non dare applicazione alla clausola discrezionale. In terzo luogo, la tipologia di protezione nazionale riconoscibile in seguito all’applicazione della clausola. Infine, lo scritto esamina i principali aspetti oggetto della sentenza alla luce del contenuto del regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione proposto nel nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo di prossima adozione.
2024
40
80
Marcella Ferri
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