La necessità della trattazione unitaria è postulata dall’art. 7 e suggerita da una constatazione che dal punto di vista del processo è tutt'altro che banale: ossia che la situazione di crisi o di insolvenza del debitore è necessariamente unica, sebbene i modi per risolverla possano essere diversi e in rapporto di alternatività tra loro. Che si parli di rapporto uno e unico, riferito alla condizione del debitore, oppure di incompatibilità diretta, contrapponendo il diritto del debitore alla regolazione della crisi nelle forme concordate e il diritto dei più soggetti legittimati ex art. 37 all’apertura della liquidazione giudiziale, oppure ancora di continenza per specularità, come ha fatto la Corte di cassazione nel 2015, la trattazione, una volta che siano presentati ricorsi contrapposti, dovrà comunque essere unitaria: non si ha litisconsorzio necessario, né si applica, in fase di reclamo, l’art. 331 c.p.c., dato che la legittimazione disgiunta esclude la necessità di una integrazione del contraddittorio con chi, parte del processo di primo grado, non abbia impugnato, ma si ha comunque l’impossibilità, una volta che i più ricorsi siano confluiti nel procedimento pendente o ne sia stata disposta la riunione, di una separazione delle cause o di una loro trattazione separata in fase di impugnazione. L’A. esamina le regole processuali della trattazione disciplinata agli artt. 40 ss., per chiarire perché si possa davvero parlare di procedimento unitario, pur in presenza delle differenze tra l'uno e l'altro strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e tra questi e la liquidazione giudiziale, e quali siano il significato e le implicazioni della unitarietà.

La trattazione unitaria dell’alternativa tra la liquidazione giudiziale e gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza nell’art. 7 CCII / ilaria pagni. - In: DIRITTO DELLA CRISI. - ISSN 2785-0889. - ELETTRONICO. - (2023), pp. 00-00.

La trattazione unitaria dell’alternativa tra la liquidazione giudiziale e gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza nell’art. 7 CCII

ilaria pagni
2023

Abstract

La necessità della trattazione unitaria è postulata dall’art. 7 e suggerita da una constatazione che dal punto di vista del processo è tutt'altro che banale: ossia che la situazione di crisi o di insolvenza del debitore è necessariamente unica, sebbene i modi per risolverla possano essere diversi e in rapporto di alternatività tra loro. Che si parli di rapporto uno e unico, riferito alla condizione del debitore, oppure di incompatibilità diretta, contrapponendo il diritto del debitore alla regolazione della crisi nelle forme concordate e il diritto dei più soggetti legittimati ex art. 37 all’apertura della liquidazione giudiziale, oppure ancora di continenza per specularità, come ha fatto la Corte di cassazione nel 2015, la trattazione, una volta che siano presentati ricorsi contrapposti, dovrà comunque essere unitaria: non si ha litisconsorzio necessario, né si applica, in fase di reclamo, l’art. 331 c.p.c., dato che la legittimazione disgiunta esclude la necessità di una integrazione del contraddittorio con chi, parte del processo di primo grado, non abbia impugnato, ma si ha comunque l’impossibilità, una volta che i più ricorsi siano confluiti nel procedimento pendente o ne sia stata disposta la riunione, di una separazione delle cause o di una loro trattazione separata in fase di impugnazione. L’A. esamina le regole processuali della trattazione disciplinata agli artt. 40 ss., per chiarire perché si possa davvero parlare di procedimento unitario, pur in presenza delle differenze tra l'uno e l'altro strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e tra questi e la liquidazione giudiziale, e quali siano il significato e le implicazioni della unitarietà.
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ilaria pagni
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