L’Autrice, delineato il quadro normativo in cui si inserisce la previsione (iscrizione di ipoteca giudiziale sulla base della sentenza che pronunzia la separazione, a tutela dei crediti di mantenimento, a contenuto non patrimoniale), ritiene non totalmente condivisibile l’orientamento giurisprudenziale della suprema Corte e della giurisprudenza di merito maggioritaria, che richiede, per procedersi a iscrizione ipotecaria, anche la sussistenza del requisito del periculum in mora. La opposta, rigorosa, interpretazione (che richiede la sola esistenza del titolo ai fini della iscrizione), viene ritenuta preferibile, ma necessitante di correttivi rinvenibili sia nella tutela di urgenza azionabile dal debitore a fronte di un danno grave e irreparabile derivante dalla iscrizione ipotecaria sia nell’alternativo ricorso, da parte del creditore, alle misure coercitive previste dall’ordinamento (o da prevedersi).

Gli strumenti di tutela preferenziale del credito nella crisi familiare: profili processuali dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 156 comma 5 cc., Note a Corte di appello di Firenze, seconda sez. civ., 25 febbraio 2017 / FICCARELLI B. - In: QUESTIONE GIUSTIZIA. - ISSN 1972-5531. - (2017).

Gli strumenti di tutela preferenziale del credito nella crisi familiare: profili processuali dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 156 comma 5 cc., Note a Corte di appello di Firenze, seconda sez. civ., 25 febbraio 2017

FICCARELLI B
2017

Abstract

L’Autrice, delineato il quadro normativo in cui si inserisce la previsione (iscrizione di ipoteca giudiziale sulla base della sentenza che pronunzia la separazione, a tutela dei crediti di mantenimento, a contenuto non patrimoniale), ritiene non totalmente condivisibile l’orientamento giurisprudenziale della suprema Corte e della giurisprudenza di merito maggioritaria, che richiede, per procedersi a iscrizione ipotecaria, anche la sussistenza del requisito del periculum in mora. La opposta, rigorosa, interpretazione (che richiede la sola esistenza del titolo ai fini della iscrizione), viene ritenuta preferibile, ma necessitante di correttivi rinvenibili sia nella tutela di urgenza azionabile dal debitore a fronte di un danno grave e irreparabile derivante dalla iscrizione ipotecaria sia nell’alternativo ricorso, da parte del creditore, alle misure coercitive previste dall’ordinamento (o da prevedersi).
2017
FICCARELLI B
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